Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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L’UE ha introdotto il diritto di prestito (e il diritto di noleggio) nella direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale68, poi sostituita con la direttiva 2006/115/CE del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata)69. Questi diritti sono finora stati attuati in 23 Stati membri. La prevista introduzione di un diritto di prestito permette di adeguare, in questo ambito, la LDA alla protezione garantita dall’UE. Nell’UE non è chiaro se la direttiva concernente il diritto di noleggio e di prestito includa il cosiddetto «prestito elettronico». Il presente rapporto chiarisce la questione per quel che riguarda la Svizzera.
La prevista protezione delle fotografie per la stampa rappresenta invece un avvicinamento alla legge sul diritto d’autore tedesca, che distingue tra opere fotografiche e fotografie. Mentre le opere fotografiche sono considerate opere ai sensi del diritto d’autore e beneficiano di una protezione completa, le fotografie prive del carattere di opera sono protette in misura minore. La legge tedesca si spinge, tuttavia, oltre la proposta protezione delle fotografie per la stampa estendendola a tutte le fotografie prive di carattere originale.
La nuova disposizione sulle opere orfane segue la traccia della direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane70, definendo un quadro giuridico per l’utilizzazione delle opere orfane. La direttiva UE persegue l’obiettivo di agevolare la digitalizzazione di massa e la diffusione delle opere orfane, in particolare libri, opere audiovisive e supporti audio. Il suo campo d’applicazione è pertanto limitato. Il campo d’applicazione della disposizione proposta è invece più ampio e si estende a tutte le categorie di opere orfane. Nella misura in cui sono soddisfatte le altre condizioni, la nuova regolamentazione vale inoltre per tutti gli utenti inclusi i privati e le aziende.
Rivolgendo lo sguardo all’estero, si constata che la questione della restrizione per scopi scientifici può essere affrontata in vari modi. La direttiva sul diritto d’autore dell’UE71 consente agli Stati membri di integrare nella legislazione nazionale restrizioni per finalità non commerciali didattiche e di ricerca scientifica (art. 5 par. 3 lett. a). Non tutti i Paesi membri dell’UE hanno già sfruttato questa possibilità. In Germania, ad esempio, non esiste una restrizione generale del diritto d’autore per finalità di ricerca scientifica, anche se una sua introduzione è auspicata da diversi partiti. L’accordo di coalizione tra CDU/CSU e SPD garantisce addirittura l’introduzione di una «restrizione per finalità didattiche e di ricerca scientifica». Il Regno Unito autorizza il TDM in ambito non commerciale con alcune eccezioni specifiche. In Irlanda dal 2012 ci si sta impegnando a favore dell’introduzione di una nuova sezione nel «Irish Copyright and Related Rights Act» dedicata all’analisi digitale e alla ricerca. In Giappone è in vigore dal 2011 una deroga per la cosiddetta analisi dell’informazione. Negli Stati Uniti il TDM dovrebbe essere ammesso nel quadro del «fair use».
68 GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.
69 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
70 GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5.
71 Cfr. nota 58.