Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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integrando qualche elemento supplementare e adeguando altre disposizioni agli sviluppi in atto.
1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
1.4.1 Trattato di Pechino e Trattato di Marrakech
Dall’adozione nel 2008 delle modifiche perlopiù apportate in funzione della Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione («direttiva sul diritto d’autore»)58, la legislazione svizzera in materia di diritti d’autore e diritti di protezione affini è fortemente armonizzata con il diritto europeo. Ciò vale in particolare per la protezione degli artisti interpreti già applicata alle interpretazioni ed esecuzioni sia acustiche sia audiovisive. L’attuazione del Trattato di Pechino non richiede pertanto alcuna modifica del diritto svizzero.
Il Trattato di Marrakech facilita l’accesso alle opere protette dal diritto d’autore per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Facendo riferimento alle disposizioni già esistenti in questo ambito, uno studio condotto dall’OMPI nel 200659 ha individuato nelle legislazioni nazionali 57 eccezioni specifiche perlopiù tese a consentire la produzione di versioni adattate di opere protette dal diritto d’autore. Dallo studio emerge anche che la gamma di disposizioni varia molto a seconda del Paese, ma che tale varietà non sembra dipendere dalle esigenze delle persone con disabilità visive dei Paesi esaminati.
La legislazione europea non contiene alcuna regolamentazione specifica. La direttiva sul diritto d’autore lascia ai Paesi membri dell’UE il compito di prevedere eccezioni e restrizioni in determinati casi, in particolare a favore delle persone con disabilità. Riconosce, tuttavia, che le differenze in materia di eccezioni e restrizioni hanno un impatto diretto e negativo sul mercato interno nell’ambito dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini.
1.4.2 Modernizzazione del diritto d’autore
Le raccomandazioni di AGUR12 in merito alla lotta alla pirateria puntano a migliorare l’applicazione delle leggi in particolare per quel che riguarda i fornitori di servizi Internet. Nel suo rapporto sulla responsabilità civile dei fornitori di servizi Internet, il gruppo di lavoro dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) incaricato giunge alla conclusione che le disposizioni generali sulla responsabilità sono, in linea di principio, una base legale sufficiente. A ciò fa eccezione il diritto d’autore. Per combattere la pirateria in modo efficace è necessaria una regolamentazione specifica. Il gruppo di lavoro AGUR12 punta anzitutto sull’autodisciplina dei fornitori di servizi di comunicazione derivati60 («hosting provider» in senso lato).
58 GU L 167 del 22.06.2001, pag.10.
59 Studio dell’OMPI sulle restrizioni ed eccezioni del diritto d’autore a favore delle persone con disabilità visive, elaborato da Judith Sullivan e presentato nel settembre 2006 in occasione della 15a riunione del comitato SCCR (documento SCCR/15/7), pag. 31 segg.
60 Per motivi di uniformità la terminologia per i diversi operatori di Internet è ripresa dalla legge sulle telecomunicazioni (LTC) e dal disegno di legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT). Per fornitori di servizi di comunicazione derivati si intendono i servizi di «cloud storage», di messaggeria elettronica, le piattaforme di chat, ecc.