Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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accedere all’opera in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha disabilità visive. La definizione comprende sia la traslitterazione in braille di opere sia la loro presentazione in qualsiasi altra versione adattata.
L’«entità autorizzata» è (un’entità) autorizzata o riconosciuta dal governo a offrire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione pedagogica, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Pur non rientrando nei beneficiari del trattato, le entità autorizzate sono incluse nel campo d’applicazione ratione personae. Si tratta di una sorta di intermediari che agiscono per i beneficiari (come definiti all’art. 3). L’obbligo, loro imposto, di seguire le proprie prassi nell’esercizio delle loro funzioni e di trattare gli esemplari delle opere con la dovuta diligenza (art. 2 lett. c iv) mira segnatamente a garantire che gli esemplari in formato accessibile prodotti, distribuiti e messi a disposizione in virtù del trattato non siano abusati e non facciano concorrenza al mercato delle opere pubblicate.
Art. 3 Beneficiari
La cerchia dei beneficiari è stata definita in funzione delle difficoltà nella lettura di testi a stampa. Comprende i non vedenti (lett. a), le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità (lett. b) e le persone che soffrono di una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura necessaria per leggere (lett. c).
La dichiarazione concordata in merito all’articolo 3.b specifica che una persona affetta da una disabilità visiva è considerata un beneficiario ai sensi del trattato, anche se non ha fatto ricorso a tutte le possibili procedure diagnostiche e a tutti i possibili trattamenti medici nel tentativo di rendere la propria funzionalità visiva essenzialmente equivalente a quella di una persona non affetta da tale disabilità.
Art. 4 Limitazioni ed eccezioni previste dalla legislazione nazionale
relativamente agli esemplari in formato accessibile
Il paragrafo 1 obbliga gli Stati contraenti a prevedere nella propria legislazione nazionale un determinato numero di limitazioni minime volte a favorire la messa a disposizione di opere in formato accessibile ai beneficiari. Tale standard minimo limita il diritto di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico.
Il testo precisa che le modifiche necessarie a rendere l’opera accessibile nel formato adattato dovrebbero essere autorizzate. Siccome il trattato non impone agli Stati contraenti di introdurre una limitazione del diritto esclusivo di modifica, tale precisazione riveste un’importanza fondamentale. In effetti, nella pratica, la trasformazione di un’opera in un formato accessibile presuppone sempre delle modifiche. Sebbene il paragrafo 1.a sia formulato al condizionale, da questa disposizione, così come dalla seconda parte della definizione del termine «esemplare in formato accessibile» di cui all’articolo 2, risulta effettivamente che l’intenzione è di consentire le modifiche necessarie al cambiamento del formato. Il legislatore svizzero ha riconosciuto tale necessità e prevede espressamente questa possibilità