Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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(art. 24c cpv. 1 LDA). Il messaggio menziona a titolo esplicativo la trasposizione in braille di un’opera letteraria pubblicata sotto forma di libro86.

Il paragrafo 1 lettera b precisa che gli Stati contraenti possono inoltre prevedere una limitazione del diritto di rappresentazione o esecuzione pubblica per favorire l’accesso dei beneficiari alle opere.

Gli Stati contraenti dispongono di due opzioni per l’attuazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1: introdurre una regolamentazione in conformità a quella descritta al paragrafo 2 nella propria legislazione nazionale oppure optare per altre limitazioni ai sensi del paragrafo 3.

La prima opzione consiste nell’introduzione a livello nazionale di una regolamentazione conforme al paragrafo 2. Tale regolamentazione stabilisce, da un lato, le condizioni che devono essere rispettate dalle entità autorizzate (lett. a) e, dall’altro, quelle applicabili ai beneficiari e alle persone fisiche che agiscono per loro conto (lett. b). Le entità autorizzate possono realizzare un esemplare in formato accessibile, ottenere da un’altra entità autorizzata un esemplare in formato accessibile e fornire tali esemplari ai beneficiari se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) avere lecitamente accesso a tale opera, (ii) adottare solo le modifiche necessarie a rendere l’opera accessibile nel formato adattato, (iii) fornire gli esemplari in formato accessibile esclusivamente ad uso dei beneficiari e (iv) svolgere l’attività senza scopo di lucro.

Il paragrafo 2 lettera b autorizza i beneficiari o le persone che agiscono per loro conto a realizzare un esemplare in formato accessibile ad uso personale del beneficiario purché quest’ultimo abbia lecitamente accesso a un esemplare dell’opera.

La seconda opzione (a disposizione) degli Stati contraenti per adempiere i loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 è enunciata al paragrafo 3, secondo cui gli Stati contraenti possono soddisfare gli obblighi definiti al paragrafo 1 introducendo nella propria legislazione nazionale determinate limitazioni del diritto d’autore in conformità ai propri diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, segnatamente per quanto riguarda il test a tre fasi. In questo contesto, la dichiarazione concordata in merito all’articolo 4.3 precisa che tale facoltà non influisce sulle limitazioni e sulle eccezioni previste dalla Convenzione di Berna in relazione al diritto di traduzione.

Ai sensi del paragrafo 4 gli Stati contraenti possono formulare una riserva che permetta di limitare al livello nazionale il campo di applicazione delle limitazioni previste in virtù di tale articolo per quanto riguarda le opere che non possono essere ottenute in un formato accessibile sul mercato a prezzi ragionevoli. Una riserva di questo genere deve essere notificata al direttore generale dell’OMPI. La dichiarazione concordata in merito all’articolo 4.4 spiega che la condizione relativa alla disponibilità commerciale non pregiudica il test a tre fasi.

Infine, il paragrafo 5 accorda agli Stati contraenti la libertà di stabilire se le limitazioni relative agli esemplari in formato accessibile siano oggetto di retribuzione.

86 FF 2006 3177.