Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Art. 5 Scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile
L’articolo 5 paragrafo 1 è una disposizione fondamentale del trattato e impone agli Stati contraenti di inserire nella propria legislazione nazionale una norma che autorizzi lo scambio transfrontaliero di esemplari in formato accessibile in un altro Stato contraente da parte di un’entità autorizzata. Lo scambio transfrontaliero è possibile solo tra Stati contraenti. Questa disposizione vale esclusivamente per gli esemplari in formato accessibile realizzati in applicazione di una limitazione o della legge. Pertanto solo gli esemplari realizzati lecitamente nello Stato contraente d’origine possono essere esportati in virtù di questa disposizione.
Sono previste due opzioni per l’attuazione a livello nazionale dell’obbligo prescritto al paragrafo 1: prevedere una limitazione in conformità al paragrafo 2 o introdurre altre limitazioni in conformità al paragrafo 3. In entrambi i casi il testo rammenta che gli esemplari in formato accessibile devono essere destinati all’uso esclusivo dei beneficiari.
Secondo l’opzione di cui al paragrafo 2, le entità autorizzate possono distribuire o mettere a disposizione in un altro Stato contraente, senza il consenso del titolare del diritto, esemplari in formato accessibile a un’altra entità autorizzata (lett. a) o a un beneficiario (lett. b). Il testo sottolinea che un’entità autorizzata deve rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione transfrontaliera qualora sia a conoscenza, o abbia motivi ragionevoli per esserlo, del fatto che gli esemplari in formato accessibile saranno stati utilizzati da persone diverse dal beneficiario.
La seconda opzione si rivolge specificamente agli Stati contraenti che non hanno aderito alla Convenzione di Berna o al WCT. L’adesione al Trattato di Marrakech non presuppone infatti l’adesione a un altro trattato internazionale sul diritto d’autore. Questa opzione consiste nell’applicazione di limitazioni in conformità al test a tre fasi e alle condizioni di cui al paragrafo 4.
Il paragrafo 4 lettera a sancisce che quando un’entità autorizzata in uno Stato contraente riceve esemplari in formato accessibile e tale Stato non è soggetto al test a tre fasi in virtù della Convenzione di Berna, lo stesso deve garantire che tali esemplari siano utilizzati esclusivamente dai beneficiari nella propria giurisdizione. Non è pertanto consentito ridistribuire tali esemplari al di fuori di detta giurisdizione.
Il paragrafo 4 lettera b subordina la distribuzione e la messa a disposizione in un’altra Parte contraente di esemplari in formato accessibile realizzati in una Parte contraente in virtù dell’articolo 5 paragrafo 1 alla seguente condizione: lo Stato contraente in cui è realizzato l’esemplare deve essere parte contraente del WCT oppure deve applicare il test a tre fasi alle limitazioni attuate in virtù del Trattato di Marrakech.
Infine, il paragrafo 5 indica che nessuna disposizione del trattato può essere applicata alla questione dell’esaurimento dei diritti.
Art. 6 Importazione di esemplari in formato accessibile
Se uno Stato contraente permette la realizzazione di esemplari in formato accessibile nella propria giurisdizione, deve parimenti autorizzarne l’importazione senza il consenso del titolare del diritto. Questo articolo consente ai beneficiari, alle persone fisiche che agiscono per loro conto o alle entità autorizzate di optare per la variante più adeguata nella fattispecie. Possono così risparmiare considerevolmente