Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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importando esemplari in formato accessibile disponibili in un altro Stato contraente anziché doverli realizzare personalmente.

La dichiarazione concordata in merito all’articolo 6 sottolinea che per adempiere gli obblighi previsti all’articolo 6 gli Stati contraenti godono della flessibilità di cui all’articolo 4.

Art. 7 Obblighi in materia di misure tecnologiche

Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti che prevedono una protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche ad assicurarsi che tale protezione non pregiudichi la facoltà dei beneficiari di valersi delle limitazioni previste dal trattato.

In pratica, questa disposizione sarà applicata esclusivamente agli Stati contraenti che hanno aderito a uno o più trattati quali il WCT, il WPPT o il Trattato di Pechino che prevedono una protezione giuridica contro l’elusione delle misure tecnologiche (cfr. gli artt. 11 del WCT, 18 del WPPT e 15 del Trattato di Pechino). Dalla formulazione si evince che il Trattato di Marrakech è un trattato internazionale indipendente, il quale può essere ratificato senza che si debba aderire ad altri trattati.

La dichiarazione concordata in merito all’articolo 7 precisa che le entità autorizzate possono applicare misure tecnologiche in conformità alla legislazione nazionale nella realizzazione, distribuzione e messa a disposizione degli esemplari in formato accessibile. Misure di questo genere possono essere indispensabili affinché le entità autorizzate siano in grado di continuare la loro attività a favore dei beneficiari.

Art. 8 Rispetto della vita privata

L’identificazione dei beneficiari del Trattato di Marrakech comporta necessariamente una certa ingerenza nella loro vita privata. Questa disposizione incoraggia gli Stati contraenti a scegliere un’attuazione del trattato che garantisca una tutela della vita privata dei beneficiari equivalente a quella di qualsiasi altra persona.

Art. 9 Cooperazione intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero

Il trattato agevola la messa a disposizione di informazioni relative alle entità autorizzate e alle loro politiche e prassi nell’intento di favorire gli scambi transfrontalieri di esemplari in formato accessibile. Tali informazioni permettono segnatamente alle entità autorizzate di identificarsi tra loro con maggiore facilità.

La dichiarazione concordata in merito all’articolo 9 precisa che questa condivisione di informazioni non costituisce né un obbligo di registrazione per le entità autorizzate né un presupposto per l’esercizio delle loro attività.

Art. 10 Principi generali sull’attuazione

Questa disposizione evidenzia che gli Stati contraenti sono liberi di scegliere i mezzi da adottare e la loro forma giuridica per garantire l’applicazione del trattato in conformità ai propri sistemi e alle proprie prassi giuridiche. Il paragrafo 3 precisa che gli Stati contraenti possono introdurre limitazioni specifiche a vantaggio dei beneficiari o altre limitazioni appropriate.