Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Secondo la dichiarazione concordata in merito all’articolo 10 paragrafo 2 le limitazioni previste dal trattato sono applicabili, in quanto compatibili, ai diritti affini se un’opera rientra nella definizione di opera ai sensi dell’articolo 2 lettera a del trattato. Questa formulazione include formati di opere diversi, segnatamente gli audiolibri, nel campo di applicazione del trattato. Il trattato mira infatti a favorire l’accesso dei beneficiari alle opere pubblicate, senza limitazioni per quanto attiene al formato dell’opera.
Art. 11 Obblighi generali relativi alle limitazioni e alle eccezioni
Questa disposizione reitera l’obbligo degli Stati contraenti di rispettare il test a tre fasi come formulato nella Convenzione di Berna, nell’Accordo TRIPS e/o nel WCT, a seconda che abbiano aderito a uno o più di questi trattati.
Art. 12 Altre limitazioni ed eccezioni
Questa disposizione indica che le limitazioni previste dal trattato a vantaggio dei beneficiari costituiscono uno standard minimo. Gli Stati contraenti possono prevedere altre limitazioni in conformità ai propri diritti e obblighi sul piano internazionale per soddisfare esigenze particolari. Questa disposizione illustra la difficoltà di elaborare restrizioni specifiche che soddisfino le esigenze particolari dei beneficiari del trattato senza che tali norme restringano la flessibilità di cui godono gli Stati contraenti in virtù di altri accordi internazionali, segnatamente della Convenzione di Berna e dell’Accordo TRIPS.
Ai sensi del paragrafo 2 le limitazioni previste specificamente a vantaggio dei beneficiari non devono in alcun modo pregiudicare le limitazioni che gli Stati contraenti possono prevedere a livello nazionale a vantaggio di persone con disabilità.
Artt. 13— 15 Disposizioni istituzionali
Nessuna osservazione.
Art. 16 Diritti e obblighi
Questo articolo sancisce che gli Stati contraenti godono, salvo disposizioni contrarie previste dal trattato, di tutti i diritti e si fanno carico di tutti gli obblighi posti in essere dal Trattato di Marrakech. La formulazione sembra pertanto escludere la possibilità di introdurre riserve diverse da quelle autorizzate all’articolo 4 paragrafo 4.
Art. 17 Firma
Il Trattato di Marrakech è rimasto aperto alla firma per un anno dopo la sua adozione. 60 Stati hanno fatto uso di tale possibilità entro il termine. La Svizzera l’ha sottoscritto il 28 giugno 2013 in seguito alla Conferenza diplomatica per la conclusione di un trattato volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.