Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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Art. 18 Entrata in vigore

Il Trattato di Marrakech entrerà in vigore allo scadere di tre mesi dalla data in cui 20 Parti hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione. Finora sono 11 gli Stati87 che hanno depositato gli strumenti di ratifica o adesione.

Artt. 19— 22 Disposizioni finali

Nessuna osservazione.

2.3 Attuazione del Trattato di Pechino e del Trattato di Marrakech

2.3.1 Trattato di Pechino

Il Trattato di Pechino accorda alle prestazioni audiovisive degli artisti interpreti nel campo audiovisivo (attori, ballerini, ecc.) lo stesso livello di protezione conferito dal WPPT alle interpretazioni o esecuzioni sonore dei cantanti e dei musicisti (art. 5— 14). La legislazione svizzera prevede già il medesimo livello di protezione per le prestazioni sonore, visive o audiovisive degli artisti interpreti. Le modifiche apportate nel 2007 nell’ambito della revisione della LDA in vista della ratifica del WPPT non si applicano in effetti soltanto alle prestazioni sonore ma si estendono anche alle prestazioni audiovisive. La legislazione vigente è pertanto conforme al Trattato di Pechino.

Secondo il Trattato di Pechino, gli artisti interpreti beneficiano del diritto esclusivo di autorizzare la radiodiffusione, la comunicazione al pubblico e la fissazione delle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive o visive non fissate (art. 6). Per quanto attiene alle loro fissazioni audiovisive, hanno il diritto esclusivo di riproduzione (art. 7), di distribuzione (art. 8), di noleggio (art. 9), di messa a disposizione del pubblico (art. 10) e di radiodiffusione e comunicazione al pubblico (art. 11). Quest’ultimo può tuttavia essere ridotto dagli Stati contraenti a un diritto a un equo compenso o limitato in altri modi (art. 11 par. 2 e 3).

A livello nazionale, i diritti di cui agli articoli da 6 a 8 nonché 10 e 11 figurano all’articolo 33 capoverso 2 lettere da a a e LDA. Tali diritti si applicano sia alle interpretazioni o esecuzioni sonore sia alle prestazioni audiovisive o visive. Per la locazione di esemplari di opere, la legislazione svizzera prevede un diritto al compenso soggetto alla gestione collettiva (artt. 13 e 38 LDA) e non accorda un diritto esclusivo qualora gli esemplari siano stati alienati dall’artista o con il suo consenso (in questo caso il diritto alla messa in circolazione è esaurito in conformità all’art. 12 LDA). Tuttavia, siccome le entrate generate dalla locazione sono in calo da anni88, l’articolo 9 paragrafo 2 del Trattato di Pechino è applicabile ed esenta la Svizzera dall’obbligo di prevedere un diritto esclusivo. La ratifica del Trattato di Pechino non presuppone pertanto un adeguamento del diritto in vigore.

Qualora la diffusione, la ritrasmissione o la ricezione pubblica della fissazione audiovisiva avvenga a partire da un fonogramma o un videogramma disponibile sul mercato, la legislazione svizzera limita i diritti esclusivi di radiodiffusione e

87 Argentina, Corea del Sud, El Salvador, Emirati arabi uniti, India, Mali, Messico, Mongolia, Paraguay e Singapore.

88 Cfr. il calo dei compensi dovuti in virtù della tariffa comune 5 (Noleggio di esemplari di opere) dal 2008.