Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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comunicazione al pubblico previsti all’articolo 33 capoverso 2 lettere d ed e a un diritto a compenso soggetto alla gestione collettiva (art. 35 cpv. 1 e 3 LDA). Tale diritto a compenso sottostà peraltro al principio di reciprocità (art. 35 cpv. 4 LDA). La riduzione di questo diritto esclusivo a un diritto a compenso è espressamente autorizzata all’articolo 11 paragrafo 2 del Trattato di Pechino, purché sia depositata presso il direttore generale dell’OMPI una dichiarazione in tal senso. Pertanto, in occasione della ratifica del Trattato di Pechino, la Svizzera effettuerà tale dichiarazione in modo da poter mantenere la regolamentazione vigente.
Il Trattato di Pechino prevede la protezione dei diritti morali degli artisti interpreti attivi nel campo audiovisivo (art. 5) accordando loro, da un lato, il diritto di rivendicare la paternità delle loro interpretazioni o esecuzioni audiovisive e, dall’altro, il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione che pregiudichi la sua reputazione. Tale protezione corrisponde a quella riconosciuta dal WPPT alle prestazioni sonore degli artisti interpreti. A livello nazionale, l’articolo 33a LDA tutela i diritti morali degli artisti interpreti in relazione alle loro prestazioni a prescindere dalla categoria (prestazioni sonore, visive o audiovisive). L’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Pechino non richiede pertanto un adeguamento della LDA.
Le interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogrammi o videogrammi sono protette per 50 anni a decorrere dalla pubblicazione della fissazione o, se non sono state oggetto di una pubblicazione, a decorrere dall’allestimento dei supporti (art. 39 LDA). Questa disposizione è conforme alla durata minima di protezione di 50 anni a decorrere dalla fissazione dell’interpretazione o esecuzione audiovisiva sancita all’articolo 14 del Trattato di Pechino.
Infine, il Trattato di Pechino impone agli Stati contraenti di proteggere sul piano nazionale le misure tecnologiche nonché le informazioni sulla gestione dei diritti unite alle fissazioni audiovisive (artt. 15 e 16). Tali obblighi sono già adempiuti a livello nazionale in virtù degli articoli 39a e 39c LDA, introdotti in occasione dell’ultima revisione della legge89: l’articolo 39a vieta l’elusione delle misure tecnologiche efficaci a cui ricorrono gli autori e i titolari dei diritti per proteggere le loro opere o le loro prestazioni in ambito digitale già protette dai diritti affini. Si applica segnatamente alle misure tecnologiche attuate dagli artisti interpreti a prescindere dalla categoria (prestazioni sonore, visive, audiovisive). L’articolo 39c tutela le informazioni sulla gestione dei diritti unite a opere protette dal diritto d’autore o a prestazioni protette dai diritti affini.
2.3.2 Trattato di Marrakech
Il Trattato di Marrakech prevede che gli Stati contraenti introducano nella propria legislazione nazionale determinate limitazioni dei diritti di riproduzione, di distribuzione e di messa a disposizione del pubblico in modo da facilitare la messa a disposizione delle opere in formato accessibile alle persone con disabilità visive (art. 4). Hanno inoltre l’obbligo di autorizzare, a determinate condizioni, lo scambio transfrontaliero (art. 5) e l’importazione (art. 6) di esemplari in formato accessibile.
L’articolo 24c LDA prevede già una limitazione del diritto d’autore a favore delle persone con disabilità per facilitare loro l’accesso alle opere protette. Di tale
89 Per un commento dettagliato in merito a queste disposizioni si veda il messaggio del
10 mar. 2006 concernente il decreto federale che approva due trattati dell'OMPI e la modifica della legge sul diritto d'autore, FF 2006 3135 3169 e segg.