Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Il capoverso 1 mantiene il sistema attualmente applicabile alle opere orfane su supporti audio e audiovisivi ed estende il suo campo d'applicazione. Le società di gestione vengono legittimate a utilizzare individualmente le opere orfane nell'ambito dell'attività senza mandato. Si tratta pertanto di una restrizione artificiale. L’espressione «fintanto che» indica chiaramente che qualora il titolare dei diritti dovesse riapparire l'opera non sarebbe più da ritenersi «orfana».
Il titolare dei diritti è tenuto ad esercitare i propri diritti nell'osservanza della buona fede (art. 2 CC). La cessazione dello status di opera orfana si ripercuote sulle fattispecie future. Le utilizzazioni già autorizzate da una società di gestione responsabile non ne sono interessate. Qualora, ad esempio, una persona sia stata autorizzata a stampare un'edizione di un libro, tale edizione non è interessata da un'eventuale cessazione della gestione collettiva da parte del titolare dei diritti. Nell'eventualità di una seconda edizione si dovrebbe tuttavia negoziare direttamente con il titolare dei diritti. Nell'ambito di un rapporto obbligatorio di durata il titolare dei diritti dovrebbe accettare l'utilizzazione dell'opera fino al momento in cui l'utilizzazione può essere ragionevolmente terminata in virtù di una ponderazione degli interessi. Anche in questo caso per un'utilizzazione successiva si dovrebbe negoziare direttamente con il titolare dei diritti.
Alle lettere a— c sono sancite le condizioni per l'utilizzazione delle opere orfane. Ai sensi della lettera a l'esemplare d'opera destinato all'utilizzazione deve trovarsi in fondi di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico, istituti d'insegnamento, musei, raccolte e archivi e in archivi o fondi di archivi di organismi di diffusione. Sono perciò contemplate le collezioni accessibili al pubblico delle istituzioni che conservano la memoria collettiva nonché, secondo le norme attualmente in vigore, le opere degli archivi degli organismi di diffusione non direttamente accessibili al pubblico. Secondo la lettera b l'esemplare d'opera destinato all'utilizzazione deve essere stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera. Infine la lettera c prescrive che l'utilizzazione deve essere autorizzata da una società di gestione abilitata. Per ottenere un'autorizzazione da parte della società di gestione, l'utente deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 22b. Questa regolamentazione si sovrappone, a tratti, con l'obbligo di informazione degli utenti nei confronti delle società di gestione (art. 51). Nell'ambito dell'utilizzazione di opere orfane le è tuttavia attribuita una funzione di controllo.
Il capoverso 2 riguarda altre opere e parti di opere integrate in un'opera orfana ai sensi del capoverso 1. La loro utilizzazione soggiace alle stesse condizioni previste per l'utilizzazione delle opere orfane. Questa regolamentazione poggia sulla disposizione vigente relativa all'utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione (cfr. art. 22a cpv. 2). Se ad esempio una persona desidera utilizzare un volume illustrato il cui titolare dei diritti è sconosciuto o introvabile, ma il titolare dei diritti di tutte o di singole fotografie contenute nel volume è noto, il capoverso 1 non è applicabile all'intera opera. Il carattere specifico di un volume illustrato è determinato dalle fotografie. Il fatto che il titolare dei diritti di un volume illustrato risulti sconosciuto o introvabile non significa che non sia necessario ottenere i diritti di utilizzazione per le singole fotografie. Per contro, se un libro di poesie il cui titolare dei diritti è sconosciuto o introvabile contiene una fotografia non determinante per il carattere specifico dell'opera, questa è contemplata dal capoverso 1 unitamente al libro di poesie.