Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Il sistema della rete è trasposto nel diritto svizzero con il nuovo capoverso 3 dell'articolo 24c. Quest'ultimo limita lo scambio transfrontaliero di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge agli esemplari ottenuti da un'organizzazione che soddisfa determinati criteri specifici. Il capoverso 3 ammette pertanto solo l'importazione o l'esportazione di esemplari dell'opera «ottenuti da un'organizzazione senza scopo di lucro, che tra le sue attività principali si occupi di fornire ai disabili servizi in materia d'insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all'informazione». Nella prassi le associazioni e le strutture che in Svizzera si impegnano a favore dei disabili99 (p.es. la Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC) soddisfano queste condizioni e possono pertanto importare ed esportare tali esemplari d'opere in applicazione del capoverso 3.
Il capoverso 4 conferisce all'autore il diritto a un compenso per la riproduzione, la diffusione e la messa a disposizione di tali esemplari d'opere. Questo diritto è conforme all'articolo 4 paragrafo 5 del Trattato di Marrakech, il quale riserva espressamente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere un diritto al compenso. Ai sensi del capoverso 5 il diritto al compenso può, come finora, essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
2.4.2 Provvedimenti atti a garantire una protezione del diritto d'autore appropriata e adeguata alle nuove tecnologie
Art. 5 Opere non protette
La lettera c garantisce l'esclusione dei documenti ufficiali dalla protezione del diritto d’autore. Costituiscono documenti ufficiali le informazioni, registrate su un supporto qualsiasi, che sono in possesso di un’autorità, provengono da essa e riguardare l’adempimento di un compito pubblico. Sono inclusi anche i documenti che non sono stati allestiti dall’autorità, ma che sono stati integrati in un documento ufficiale. Alla luce del loro significato e del loro scopo questi documenti devono restare di dominio pubblico. Sono invece esclusi dalla lettera c i documenti a uso
esclusivamente interno all’amministrazione, che non sono di natura pubblica.
Art. 13 Locazione e prestito di esemplari d'opere
Per la vendita di un libro a un privato, gli scrittori ricevono lo stesso compenso previsto nel caso in cui lo alienino a una biblioteca, anche se nella biblioteca il libro è utilizzato in modo molto più intenso. Gli Stati membri dell'UE (ma anche altri Paesi quali il Canada, Israele, la Nuova Zelanda e l'Australia) prevedono il pagamento di un compenso per le utilizzazioni presso le biblioteche.
Finora la Svizzera aveva rinunciato all'introduzione di un diritto di prestito. Si temeva infatti che il compenso potesse gravare il budget per le acquisizioni delle biblioteche svantaggiando i giovani autori e gli autori di nicchia. Questi timori non sembrano essersi concretizzati negli Stati limitrofi in cui è stata introdotta un'indennità di prestito (tantième di biblioteca).
99 Cfr. la tariffa comune 10 (2013-2017), comma 2.