Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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l'audiodescrizione di film. Occorre rammentare che l'articolo 24c si applica a tutte le categorie di opere e indistintamente per tutti i tipi di disabilità che pregiudicano la fruizione dell'opera98.

La forma dell'esemplare dell'opera da allestire ai sensi dell'articolo 24c deve essere scelta in funzione della disabilità della persona alla quale è destinata. Questa restrizione ammette ad esempio la riproduzione in braille di un'opera linguistica pubblicata sotto forma di libro per renderla accessibile a una persona ipovedente. Se la persona non padroneggia il sistema braille, questo formato non è accessibile per lei. In tal caso occorre scegliere un altro formato (p.es. un libro a caratteri grandi, un e-book oppure un audiolibro). Affinché sia accessibile agli audiolesi, i dialoghi e gli altri elementi sonori di un film possono ad esempio essere riprodotti con sottotitoli. Per gli ipovedenti si utilizza, tra le altre, la tecnica dell'audiodescrizione.

Giusta l'articolo 6 del Trattato di Marrakech, nella misura in cui uno Stato contraente consente la realizzazione di esemplari di un'opera in formato accessibile, ne consente anche l'importazione da un altro Stato contraente (Paese d'origine). Non è rilevante se l'esemplare dell'opera è stato allestito nel Paese d'origine con l'autorizzazione del titolare dei diritti o in virtù di una restrizione sancita nella legge. Il diritto vigente ammette l'importazione di esemplari dell'opera in una forma accessibile solo se sono stati alienati dall'autore o con il suo consenso nel Paese d'origine (art. 12 cpv. 1). L'importazione di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge non è permessa. Per soddisfare i requisiti dell'articolo 6 del Trattato di Marrakech, il progetto di revisione prevede l'inserimento di un nuovo capoverso 3 nell'articolo 24c. Il nuovo capoverso 3 estende il campo d'applicazione del capoverso 1 in modo tale da permettere l'importazione di esemplari dell'opera, allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge, anche senza il consenso del titolare dei diritti.

Ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 del Trattato di Marrakech gli Stati contraenti sono tenuti ad autorizzare lo scambio transfrontaliero con un altro Stato contraente di esemplari di opere in formato accessibile realizzati in virtù di una limitazione o a norma di legge. L'articolo 5 del Trattato di Marrakech è strutturato in maniera identica all'articolo 4 dello stesso trattato: al paragrafo 1 è sancito l'obbligo, mentre i paragrafi 2 e 3 indicano le possibilità a disposizione per il relativo adempimento (clausola modello o altro sistema). Il diritto svizzero vigente non limita la diffusione oltre le condizioni di cui all'articolo 24c capoverso 2 e pertanto non si oppone all'esportazione di esemplari dell'opera allestiti in una forma accessibile in virtù di una restrizione sancita nella legge. Tuttavia non precisa la cerchia di persone abilitate a realizzare tali esemplari, mentre il Trattato di Marrakech prescrive che lo scambio transfrontaliero di esemplari di opere in formato accessibile deve essere eseguito da un'«entità autorizzata» che soddisfa i criteri di cui all'articolo 2 del trattato. L'introduzione, da parte dei negoziatori, di una rete di entità autorizzate era intesa a delimitare la cerchia delle persone abilitate all'esportazione di tali esemplari. Nel corso dei negoziati è emerso chiaramente che la formulazione scelta non implica un'autorizzazione esplicita da parte delle autorità amministrative. I negoziatori erano tutti concordi sul fatto che un'organizzazione può essere considerata automaticamente un'«entità autorizzata» se sono adempiuti i criteri enunciati all'articolo 2 del trattato.

98 In tale ottica la LDA prevede una restrizione più ampia rispetto al Trattato di Marrakech.