Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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Il capoverso 3 specifica che il titolare dei diritti ha diritto a un compenso per la precedente utilizzazione della sua opera. Il compenso non può superare il compenso riscosso dalle società di gestione per l'utilizzazione dell'opera.

Il capoverso 4 prevede l'applicazione dell'articolo 43a qualora sia utilizzato un numero elevato di opere. Se una biblioteca desidera ad esempio digitalizzare un'ampia raccolta di manifesti, può richiedere la relativa autorizzazione in virtù dell'articolo 43a. In tale contesto non è rilevante se la vasta quantità di opere destinate all'utilizzazione contiene anche opere orfane. Siccome l'articolo 43a prevede che l'utilizzazione avvenga tramite una società di gestione e che gli accordi contrattuali ad essa connessi soddisfino le condizioni di cui agli articoli da 55 a 60, non risulta alcuno svantaggio per i titolari dei diritti (sconosciuti).

Art. 24 Esemplari d'archivio e copie di sicurezza

La nuova formulazione del capoverso 1bisprevede un adeguamento dei contenuti all'articolo 22b e all'articolo 24e. Tutti e tre gli articoli si riferiscono pertanto sia alle istituzioni accessibili al pubblico sia alle istituzioni pubbliche.

Art. 24d Utilizzazione di opere per scopi scientifici

Nell'ambito dell'elaborazione elettronica dei dati si eseguono regolarmente operazioni di riproduzione. Di conseguenza, il diritto di riproduzione sancito nella LDA comporta barriere indesiderate soprattutto nel campo della ricerca. La nuova regolamentazione intende eliminare tali ostacoli. A tale proposito sono state aperte discussioni a livello internazionale102 e dell'UE103. Non appare tuttavia sensato attendere l'esito degli sviluppi sul piano internazionale. La restrizione per ricerca scientifica produce un vantaggio significativo per l'ulteriore potenziamento della Svizzera quale piazza scientifica.

La regolamentazione di cui al capoverso 1 tiene conto delle esigenze attuali dell'attività di ricerca scientifica escludendo dalla protezione le operazioni di riproduzione ed elaborazione rilevanti in materia di diritto d'autore se determinate da un procedimento tecnico. Per ricerca scientifica s'intende la ricerca sistematica di nuove conoscenze nell'ambito delle diverse discipline scientifiche. La ricerca non deve perseguire uno scopo esclusivamente scientifico. Un progetto di ricerca potrebbe ad esempio servire a scopi diversi da quelli previsti in un primo tempo. È tuttavia importante che la ricerca scientifica rimanga lo scopo principale dei lavori.

L'allestimento di riproduzioni e la relativa elaborazione devono essere necessari dal profilo tecnico ai fini dell'attività di ricerca. La copia deve dunque essere necessaria alla ricerca nell'ambito di un procedimento tecnico oppure essere allestita ed elaborata affinché un procedimento tecnico possa essere impiegato per la ricerca. Rientrano in questa restrizione, ad esempio, le riproduzioni e le elaborazioni a cui si ricorre nel quadro del «Text and Data Mining». Questo procedimento presuppone

102 WIPO, Provisional Working Document towards an Appropriate International Legal Instrument (in whatever form) on Limitations and Exceptions for Educational, Teaching and Research Institutions and Persons with other Disabilities containing Comments and Textual Suggestions, SCCR/26/4 PROV., pag. 33.

103 COMMISSIONE UE, Licenses for Europe, Ten pledges to bring more content online, pag. 8 (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/licences-for-europe/131113_tenpledges_en.pdf).