Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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operazioni di riproduzione durevoli, a differenza dei casi di riproduzione temporanea disciplinati all'articolo 24a. Pertanto la restrizione non è applicabile soltanto alle riproduzioni di breve durata, bensì anche a quelle permanenti. Permette inoltre la riproduzione e l'elaborazione di opere intere. Tiene così in considerazione il fatto che generalmente non si sa in quale parte dell'opera si trovino le informazioni rilevanti per i lavori di ricerca prima di consultarla. Non sono interessate dalla deroga le riproduzioni che servono esclusivamente a evitare costi supplementari per l'acquisto di altri esemplari d'opere.
L'utilizzazione delle opere precedente la procedura di ricerca non è soggetta alla restrizione. Inoltre il risultato dei lavori di ricerca non deve sostituire l'opera originale. Tuttavia, siccome in genere il risultato di una ricerca è basato su numerose opere, ciò dovrebbe verificarsi raramente. Il capoverso 2 sancisce che all'autore spetta un diritto al compenso per la riproduzione e l'elaborazione dei suoi esemplari d'opera, che ai sensi del capoverso 3 può essere esercitato soltanto tramite una società di gestione abilitata.
La disposizione si riferisce esclusivamente alla ricerca scientifica e comprende solo il diritto di riproduzione e di elaborazione. La fattispecie restrittiva e il previsto diritto al compenso per il titolare dei diritti limitano la restrizione a determinati casi speciali, i quali non pregiudicano in modo intollerabile né la normale gestione delle opere utilizzate né gli interessi dei titolari dei diritti. La restrizione soddisfa pertanto i requisiti internazionali del test a tre fasi ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Berna, dell'articolo 13 dell'AccordoTRIPS e dell'articolo 10 del WCT.
A differenza di normative comparabili a livello europeo (quali p.es. l'art. 5 par. 3 lett. a della direttiva sul diritto d'autore104 o l'art. 6 par. 2 lett. b della direttiva sulle banche dati 96/9/CE), la disposizione non distingue fra scopi commerciali e non commerciali. Una tale distinzione sarebbe un criterio non praticabile nell'ambito delle attività di ricerca, che sovente non servono a un unico scopo, e delle diverse forme di finanziamento. Ad esempio, un progetto di ricerca di un'università finanziato dallo Stato che produce un risultato utilizzabile commercialmente dovrebbe essere considerato come ricerca a scopo commerciale o non commerciale? E nel caso di un progetto di ricerca di un'organizzazione non profit finanziato da un'azienda commerciale privata?
Giusta il capoverso 4 i programmi per computer non sono interessati da questa restrizione. Per condurre ricerche, segnatamente nell'ambito del «Text and Data Mining», occorre sviluppare programmi per computer specifici. Lo sviluppo di tali programmi è complesso, oneroso e presuppone investimenti. Spetta ai titolari dei diritti decidere in merito all'utilizzazione dei loro programmi per la promozione di ulteriori sviluppi e degli investimenti correlati.
Art. 24e Inventari di fondi
Il «privilegio d'inventario» proposto con l'articolo 24e si fonda sul privilegio d'archivio ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1bis, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa all'era digitale già nel 2008. Per completarlo, ora l'articolo 24e permetterà di riprodurre estratti di opere ed esemplari di opere negli inventari di fondi in una misura strettamente circoscritta, purché ciò serva
104 Cfr. la nota 58.