Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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In linea di massima il diritto alla diffusione si esaurisce con la prima immissione sul mercato di un esemplare di un'opera (ad eccezione dei programmi per computer). Tali esemplari possono perciò essere nuovamente diffusi senza il consenso del titolare dei diritti. Quest'ultimo non dispone né di un diritto esclusivo di esporre l'opera né di un diritto esclusivo di locazione e di prestito. Per motivi economici, il diritto vigente prevede un diritto al compenso a favore del titolare dei diritti per la locazione di esemplari d'opere. Tale diritto al compenso è esteso con l'aggiunta, nel capoverso 1, del prestito nell'ambito del quale gli esemplari d'opere sono ceduti ad uso gratuito. Tuttavia è applicabile soltanto qualora il prestito sia esercitato come attività principale o accessoria. Con ciò si intende il prestito da parte di biblioteche e non il prestito occasionale tra parenti o amici.

Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato

Attualmente, secondo le condizioni di utilizzo del venditore, spesso coloro che ad esempio acquistano musica online possono riprodurre i brani su più dispositivi. Al contempo, il pagamento di un compenso sui supporti vergini (compreso nel prezzo di vendita) da parte del consumatore al momento dell'acquisto di tali dispositivi, comporta pagamenti multipli nell'ambito delle indennità versate a titolo di diritti d'autore. Il nuovo testo dell'articolo 19 capoverso 3bismira a impedire questo genere di pagamenti multipli.

Nella revisione parziale della LDA del 2008 è stato introdotto un nuovo articolo 19 capoverso 3bis. Esso intendeva escludere i pagamenti multipli per le riproduzioni per uso privato nei casi in cui la riproduzione avviene tramite il download di un file retto da licenza. Quando si acquista un brano musicale online e lo si salva su un dispositivo, non è dovuto alcun compenso. Il vigente articolo 19 capoverso 3bisè chiaro a questo riguardo.

Continuano tuttavia a sussistere pareri discordanti circa il prezzo pagato sulle piattaforme online, ovvero se quest'ultimo comprende anche l'allestimento del numero di copie successive autorizzate dalle condizioni generali di utilizzo. I titolari dei diritti sostengono che in realtà non si giunge mai a compensi multipli. A loro avviso il consumatore paga soltanto qualora faccia ricorso a servizi a pagamento. Il debitore del compenso sui supporti vergini non è il consumatore bensì il produttore o l'importatore dei supporti vergini. Inoltre la regolamentazione sancita all'articolo 19 è obbligatoria. Le regolamentazioni dei servizi a pagamento che prevedono ad esempio l'utilizzazione contemporanea su cinque dispositivi (computer, player MP3, tablet, ecc.), equivalente a quattro copie successive, sono pertanto nulle. Dall'altra parte si obietta che tali argomentazioni riguardano meramente la forma giuridica. Il compenso sui supporti vergini viene scaricato sui consumatori ed è questo il motivo per cui, in ultima analisi, essi si ritrovano a pagare più volte per la stessa prestazione. Inoltre non è rilevante se le regolamentazioni relative all'utilizzazione delle copie successive sono nulle, bensì è determinante se queste sono incluse nel calcolo del prezzo.

Il progetto chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 19 capoverso 3bisnel quadro delle diverse riproduzioni in relazione con il download di opere allestite in maniera lecita tramite servizi on demand. La regolamentazione vigente è univoca per quanto attiene alle (prime) riproduzioni allestite tramite il download. La precisazione riguarda esclusivamente la loro applicazione per ulteriori riproduzioni.