Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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all'utilizzazione e alla trasmissione dei fondi. Viene così rappresentato e reso possibile anche nella LDA, senza la riscossione di un compenso, il consueto processo di lavoro delle istituzioni della memoria. Questa regolamentazione è necessaria nell'interesse del miglioramento del libero accesso al sapere e alla cultura. L'ottimizzazione, dal profilo digitale, degli inventari di fondi consente ai potenziali utenti di venire a conoscenza dell'esistenza di numerosi prodotti scientifici e culturali. Ciò moltiplica le loro possibilità di valutazione servendo così sia gli interessi dei titolari dei diritti sia quelli degli utenti. Tuttavia le condizioni del capoverso 1 e la precisazione del capoverso 2 della disposizione proposta sono tese a impedire l'effettivo godimento e a limitare la normale utilizzazione delle opere (p.es. il commercio di libri, opere visive e film). Si tiene così conto dell'articolo 9 numero 2 della Convenzione di Berna105.
In tale contesto occorre trovare un equilibro tra la protezione degli interessi economici degli aventi diritto, la protezione degli autori dall'alterazione delle loro opere e l'interesse pubblico all'informazione. Il formato, la risoluzione, la durata o altri parametri rilevanti nel quadro della riproduzione delle opere devono essere ridotti in una misura tale da rendere impossibile l'utilizzazione a scopo commerciale delle opere provenienti dagli inventari. I parametri devono però essere ponderati affinché gli inventari adempiano il loro scopo informativo e le opere mostrate possano essere essenzialmente fruite come tali.
Il termine «inventario di fondi» è da intendersi in senso lato e neutrale dal punto di vista della tecnologia e comprende qualsiasi forma attuale e futura di inventario accessibile al pubblico, sia esso analogico o digitale, online od offline. Rientrano in questo concetto anche gli inventari definiti «cataloghi online» nel senso tradizionale del termine. La forma delle opere riprodotte non è rilevante: possono infatti essere riprodotte negli inventari opere in formato analogico o digitale oppure anche opere strettamente digitali (dette digital born work). Il concetto di «pubblico» si riferisce nel primo caso alle raccolte accessibili al pubblico (p.es. biblioteche, musei, esposizioni private) e nel secondo caso alle istituzioni di diritto pubblico, che non sono necessariamente accessibili al pubblico (p.es. collezioni d'arte della Confederazione, archivi letterari, archivi di Stato).
Il capoverso 2 enumera in maniera non esaustiva ciò che si intende per «breve estratto» in relazione a determinati generi di opere. Per le opere delle arti figurative nonché per le opere fotografiche e altre opere visive, giusta il capoverso 2 lettera c è ammessa la veduta generale dell'opera sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione. Lo stesso vale per le copertine di opere letterarie e di opere musicali, cinematografiche e audiovisive. In considerazione dello scopo informativo, non possono essere formulate direttive specifiche per quanto attiene al grado di risoluzione e al formato delle immagini: l'essenziale è che l'opera mostrata sia ancora riconoscibile come tale senza poter essere utilizzata a scopo commerciale.
Nel caso delle opere linguistiche ai sensi del capoverso 2 lettera a sono escluse le riproduzioni estese del contenuto testuale, in quanto vanno oltre lo scopo informativo. Pertanto, oltre alla copertina possono essere mostrate solo determinate parti di opere con funzione informativa, ovvero il titolo, il frontespizio, l'indice e la bibliografia, le pagine di copertina nonché eventuali riassunti di opere scientifiche (abstract).
105 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967, RS 0.231.14.