Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Al fine di evitare il doppio pagamento per le copie private di opere acquistate sulle piattaforme online, nell'ambito di una convenzione di licenza e del compenso dovuto per una licenza legalmente assoggettata alla gestione collettiva, il progetto propone di limitare il compenso secondo l'articolo 20 capoverso 3 ai casi in cui le copie private non rientrano nei servizi proposti dalla piattaforma. Questa è anche la soluzione auspicata da AGUR12. In concreto comporta una modifica dell'articolo 19 capoverso 3bis, che esclude per questi casi il compenso secondo l'articolo 20, e un adeguamento del calcolo del compenso senza mettere tuttavia in discussione il principio del comprovato sistema.
Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
Le opere orfane non possono essere utilizzate non poiché sussiste un divieto da parte del titolare dei diritti, ma poiché questi è sconosciuto o introvabile e di conseguenza non può essere ottenuto il suo consenso. Sono interessate, segnatamente, fotografie che si trovano in archivi accessibili al pubblico provenienti da eredità di personalità importanti. Mentre la persona ritratta è nota, si sono ormai perse le tracce del fotografo e non si può utilizzare l'immagine per l'illustrazione ad esempio di opere bibliografiche in quanto manca l'autorizzazione del fotografo. Secondo le stime quasi il 90 per cento delle opere custodite nelle biblioteche sono orfane100.
La Svizzera ha istituito tempestivamente una regolamentazione per l'utilizzazione delle opere orfane. Dalla prassi è tuttavia emerso che la disposizione è troppo restrittiva e si concentra eccessivamente sugli organismi di diffusione. Ciò deve essere rettificato con un'adeguata estensione dell'attuale restrizione del diritto d'autore.
Questa disposizione crea un quadro giuridico per l'utilizzazione delle cosiddette opere orfane. Il concetto di opera orfana è definito al capoverso 1. I criteri per la caratterizzazione di un'opera come orfana valgono per tutte le opere ai sensi della LDA a prescindere dal tipo o dal supporto: in primo luogo, la protezione deve essere ancora valida (cfr. art. 29—32) e, in secondo luogo, i titolari dei diritti devono essere sconosciuti o introvabili. Le ricerche del caso devono essere effettuate dall'utente. L'obbligo di ricerca è considerato adempiuto se l'utente ha consultato le banche dati determinanti per la categoria di opere in questione e in base a tale ricerca non è stato in grado di identificare o rintracciare il titolare dei diritti. L’utente deve fornire l’onere della prova e dimostrare di aver effettuato le necessarie ricerche e che ciononostante il titolare dei diritti rimane sconosciuto o introvabile (art. 8 CC101). Siccome le possibilità di ricerca evolvono di continuo, gli inventari rilevanti sono riportati nella tariffa determinante (al momento nella tariffa comune 13). Attualmente, una ricerca dovrebbe ad esempio comprendere: per le opere monografiche gli inventari determinanti dei libri disponibili, i cataloghi delle biblioteche nazionali, il registro ISBN globale e l'elenco telefonico elettronico; per le opere visive delle arti figurative, le fotografie o le illustrazioni l'inventario degli artisti della tedesca VG Bild Kunst, le banche dati di Keystone, Sikart, Foto.ch nonché gli elenchi telefonici elettronici.
100 SAMUELSON, PAMELA / URBAN, JENNIFER M. / HANSEN, DAVID R. / HASHIMOTO, KATHRYN / HINZE, GWEN, Solving the Orphan Works Problem for the United States, 37 Colum. J.L. & Arts 1 (2013), pag. 5 nota 14.
101 RS 210.