Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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per la stampa riguardano sia gli originali sia gli esemplari riprodotti. Le operazioni elettroniche di alienazione quali ad esempio la vendita via Internet rientrano nella categoria «mettere altrimenti in circolazione».
L'elencazione dei diritti dei produttori di fotografie per la stampa di cui al capoverso 1 è esaustiva.
Il capoverso 1 definisce la validità temporale dei diritti esclusivi dei fotoreporter in virtù del criterio di attualità. Pertanto il capoverso 1 poggia sulle stesse considerazioni dell'articolo 28. Nel caso delle fotografie per la stampa sussiste un rischio di riproduzione maggiore fintanto che sono attuali e rilevanti per il resoconto. I diritti nascono dunque al momento della creazione della fotografia e si estinguono quando il resoconto con esse perseguito non è più di interesse attuale. Durante tale periodo i produttori dovrebbero poter utilizzare le loro fotografie nel miglior modo possibile. Non appena il criterio di attualità non è più adempiuto, i diritti esclusivi si estinguono. Questo vale anche qualora, alla luce di altri sviluppi, la fotografia assume nuova importanza in seguito alla quale possa essere (nuovamente) considerata attuale. In casi del genere la rinascita dei diritti del produttore della fotografia per la stampa comporterebbe incertezze giuridiche. Una fotografia sarebbe alternativamente oggetto di diritti esclusivi del fotoreporter e utilizzabile liberamente. La protezione non include nemmeno le fotografie che assumono un interesse per il resoconto attuale solo in un secondo momento dopo la loro creazione. La protezione del produttore delle fotografie per la stampa ha meramente carattere di diritto affine. Pertanto ai produttori non sono conferiti diritti della personalità specifici che vanno oltre i generali diritti della personalità.
I diritti esclusivi previsti al capoverso 1 per i produttori di fotografie per la stampa si applicano unicamente alle fotografie prive di carattere originale. Una fotografia per la stampa originale è protetta come opera ai sensi dell'articolo 2. Rientrano nella definizione di fotografia per la stampa giusta il capoverso 2 le fotografie il cui scopo è illustrare articoli giornalistici o esporre fatti per mezzo di immagini. Esse mostrano attraverso illustrazioni i retroscena della politica e della cultura nonché di altri ambiti di interesse per la società (p.es. sport ed economia). L'autore del resoconto è il produttore della fotografia.
Nel diritto tedesco sono protetti anche i «prodotti realizzati in maniera simile alle fotografie». Rientrano ad esempio in questa categoria le immagini all'infrarosso o le radiografie, le immagini su supporto digitale e singole immagini televisive. La legge svizzera sul diritto d'autore è neutrale dal punto di vista della tecnologia. Per la protezione non è quindi rilevante se un'immagine è in forma digitale o analogica, stampata o non stampata, su pellicola o su supporto digitale. Purché soddisfino lo scopo auspicato, la disposizione contempla anche eventuali prodotti futuri «simili alle fotografie» che oggi non esistono ancora.
Titolo 4: Società di gestione collettiva
Capitolo 1 Obbligo di autorizzazione e sorveglianza della Confederazione
Art. 40 Obbligo di autorizzazione
Il capoverso 1 definisce chi sottostà all'obbligo di autorizzazione da parte dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Gli ambiti di cui alle lettere a