Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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e b corrispondono agli ambiti di gestione già soggetti alla sorveglianza sulla gestione e, come questi ultimi, sono stati finora assoggettati all'obbligo di gestione da parte di società di gestione autorizzate. Il capoverso 1 lettera c tiene formalmente conto dei nuovi diritti a compenso di cui all'articolo 24d. I rimandi includono i diritti a compenso relativi al prestito e all'utilizzazione per scopi scientifici. I capoversi 2 e 3 coincidono materialmente con i capoversi 2 e 3 della legge in vigore.
Art. 41 Sorveglianza della Confederazione
Chi necessita di un'autorizzazione dell'IPI sottostà in linea di principio alla sorveglianza della Confederazione. Oltre agli ambiti della «gestione collettiva obbligatoria», saranno assoggettati alla sorveglianza della Confederazione anche gli ambiti della «gestione collettiva facoltativa». L'articolo comporta quindi un'estensione dell'attività di sorveglianza. È così garantito un controllo completo che allinea la legislazione svizzera ai disciplinamenti dei Paesi vicini (p.es. Germania, Austria e Francia). Si tratta di una soluzione che consente un controllo integrale e senza lacune delle attività delle società di gestione e si giustifica in quanto l'assoggettamento dell'attività di gestione a un'autorizzazione statale rafforza la posizione delle singole società di gestione sia nei confronti dei titolari di diritti sia degli utenti di opere. Chi intende beneficiare di un'autorizzazione statale deve in contropartita accettare di assoggettarsi alla sorveglianza sulla gestione dell'IPI. La sorveglianza delle tariffe è di competenza della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (art. 55—60).
Capitolo 2: Gestione collettiva facoltativa
Art. 43a
L'articolo 43a introduce il concetto giuridico di «licenza collettiva estesa» che si ispira alla «extended collective licence» adottata nei Paesi nordici. Per motivi di sistematica legislativa, nel progetto è utilizzata l’espressione «gestione collettiva facoltativa». Il capoverso 1 conferisce alle società di gestione la facoltà di rilasciare una licenza se è prevista l'utilizzazione di un numero elevato di opere (tra le categorie di opere gestite). Si valuterà caso per caso se il numero di opere è «elevato». Non è infatti possibile definire un limite valido per tutte le categorie di opere. Nella pratica questo numero sarà, ad esempio, più elevato per i libri che per i film. Questo tipo di licenza si estende alle opere i cui titolari non sono affiliati alla società di gestione. Se un titolare di diritti non desidera che le sue opere siano gestite secondo il capoverso 1, può comunicarlo alla società di gestione (cpv. 2). Questa possibilità è data a tutti i titolari di diritti. Analogamente all'articolo 22b l'esclusione della gestione secondo l'articolo 43a capoverso 2 si ripercuote sulle future fattispecie. Concretamente, la società di gestione non può più autorizzare secondo il capoverso 1 nuove richieste di utilizzazione che includono l'opera del titolare in questione. Nel caso di un rapporto obbligatorio di durata occorre definire in buona fede il momento che pone fine all'utilizzazione ed è necessario negoziare i termini di una nuova utilizzazione con il titolare dei diritti.
Secondo il capoverso 3 all'articolo 43a si applicano le disposizioni sulle tariffe (art. 55—60). Questo vale anche per le convenzioni che non sono strutturate come tariffe. Solo l'esperienza mostrerà se nell'ambito dell'articolo 43a saranno stipulate soprattutto convenzioni bilaterali o se si punterà piuttosto su nuove tariffe.