Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
Verosimilmente le istituzioni pubbliche preferiranno stipulare convenzioni bilaterali. In ogni caso le soluzioni adottate dovranno essere sottoposte alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF) per approvazione.
Art. 48 Principi della ripartizione
Il nuovo capoverso 1bisprevede che l'autorità di sorveglianza esamini l'idoneità dei regolamenti di ripartizione che le sono sottoposti. Si tiene così conto del fatto che gli obblighi delle società di gestione potrebbero essere in contrasto uno con l'altro. L'obbligo di parità di trattamento, ad esempio, implica la necessità di ripartire i compensi riscossi con la massima precisione, il che può, tuttavia, comportare un aumento dell'onere amministrativo e una gestione meno efficiente. Ciò porta a una situazione di conflitto che spetta alle rispettive società di gestione risolvere. Questo aspetto deve essere considerato nell'esame per l'approvazione dei regolamenti di ripartizione.
Art. 51
Il capoverso1bisintegra l'esistente obbligo di informare degli utenti di opere nei confronti delle società di gestione. La disposizione concretizza la raccomandazione del gruppo di lavoro AGUR12 in merito all'ampliamento dell'amministrazione elettronica. Il gruppo di lavoro ritiene auspicabile sfruttare fino in fondo il potenziale di riduzione dei costi amministrativi ampliando sistematicamente l'amministrazione elettronica dei diritti. Per gli utenti questo implica un obbligo di fornire le informazioni richieste (art. 51) in un formato elettronico conforme allo stato della tecnica, in modo che le società di gestione possano utilizzarle direttamente per la ripartizione. Alla luce della rapida evoluzione tecnologica, elencare i formati ammessi nella presente legge non pare ragionevole. Nel quadro delle contrattazioni tariffarie con gli utenti, le società di gestione sono chiamate a negoziare, oltre che i compensi, anche le condizioni di rilevamento dei dati necessari e a definire i formati ammessi nelle tariffe.
La raccomandazione di AGUR12 in merito all'ampliamento dell'amministrazione elettronica include anche l'obbligo per le società di gestione di condividere i dati raccolti secondo l'articolo 51, per evitare che gli utenti debbano fornire più volte i loro dati. Il capoverso 1 tercrea la relativa base legale, cui le società di gestione possono, tuttavia, fare riferimento solo nei casi in cui le informazioni sono indispensabili per l'esercizio della loro attività. Per la condivisione di dati al di fuori del quadro definito, deve sussistere un motivo giustificato ai sensi dell'articolo 13 LPD106.
Art. 53 Estensione della sorveglianza
In virtù della legge vigente, l'esame dell'autorità di sorveglianza delle decisioni e delle attività delle società di gestione si limita a un semplice controllo giuridico. Il capoverso 1 prevede che l'autorità di sorveglianza si occupi ora di verificare anche il criterio dell'adeguatezza. Una società di gestione non è adeguata se, pur agendo
106 RS 235.1