Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine

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poter procedere direttamente contro gli utenti (cpv. 2 lett. a n. 1 e cpv. 4). Dal momento che l'azione civile contro ignoti non è prevista, è necessario identificare gli utenti i cui collegamenti sono stati utilizzati per la violazione.

La possibilità, limitata ai casi gravi, di identificare gli utenti all'interno di un procedimento civile comporta un cambiamento di paradigma. In virtù del diritto vigente l'identificazione degli utenti è possibile solo nei procedimenti penali (art. 14 cpv. 4 LSCPT109; eccezion fatta per i casi in cui si cerca una persona dispersa, cfr. art. 3 LSCPT). Dal momento che le violazioni del diritto d'autore sono perseguibili penalmente (art. 67—70), identificare un utente è possibile nel quadro di un procedimento penale. Questa situazione ha fatto sì che si facesse ricorso al procedimento penale per avanzare pretese di diritto civile110.

In alternativa all'identificazione degli utenti nei procedimenti civili, si potrebbe sistematicamente optare per la via penale. Sarebbe, tuttavia, necessario che una parte della popolazione accettasse di essere perquisita dalla polizia e di farsi sequestrare computer e schede di memoria ai fini dell'assicurazione delle prove. Per gli utenti di Internet questo modo di procedere sarebbe molto più invasivo. Inoltre il lavoro delle autorità giudiziarie aumenterebbe in modo significativo. Non si tratta quindi di un'opzione praticabile.

Pur non prevedendo esplicitamente l'identificazione degli utenti nei procedimenti civili, nella direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 29 aprile 2004111, l'UE prevede misure di diritto civile che non avrebbero senso se questa non fosse ammessa112. L'identificazione degli utenti nelle azioni civili è, ad esempio, ammessa in Germania e in Austria.

La nuova disposizione sull'azione d'esecuzione di una prestazione scaturisce direttamente dalla decisione del Tribunale federale nel caso Logistep (DTF 136 II508), in cui il TF ha esortato il legislatore ad agire, sottolineando che è compito suo «adottare le misure necessarie per garantire una protezione adeguata alle nuove tecnologie». Per esercitare i suoi diritti nel contesto delle reti peer-topeer, il titolare dei diritti deve poter identificare il proprietario del collegamento Internet o l'utente. A tal fine deve disporre di determinate informazioni (indirizzo IP, data, ora e luogo della messa a disposizione dell'opera protetta) nonché dell'impronta digitale («valore di hash») delle opere protette messe a disposizione. Nel caso Logistep il TF ha deciso che, nella fattispecie, gli indirizzi IP sono dati personali ai sensi dell'articolo 3 lettera a LPD. Affinché sia possibile farne uso in un procedimento civile occorre quindi creare una base legale adeguata. Questa è creata con l'introduzione dell'articolo 66j che definisce le condizioni per un'elaborazione dei dati conforme alla legge.

Nella decisione Logistep il TF ha altresì sottolineato che occorre in ogni caso bilanciare gli interessi, e che non necessariamente la protezione dei dati prevale sempre sul diritto d'autore. La decisione di limitare il campo d'applicazione alle violazioni gravi del diritto d'autore (cpv. 2 lett. a n. 1 e cpv. 4) riflette questa

109 RS 780.1

110 INCARICATO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA TRASPARENZA, 15° Rapporto d'attività 2007/2008, pag. 37, disponibile in tedesco e francese).

111 GU L 157 del 30.04.2004, pag. 45.

112 OBERGFELL, EVA INES / HERBORT, NINA ELISABETH, Der Drittauskunftsanspruch gegen Access-Provider gemäss § 101 Abs. 1 und 2 S. 1 Nr. 3 UrhG - ein gesetzgeberisches Glanzstück oder Stückwerk, ZGE/IPJ (2013), pag. 494.