Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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considerazione. La disposizione garantisce al contempo che si deroghi al segreto delle telecomunicazioni nei confronti degli utenti di Internet privati unicamente in via eccezionale e che i fornitori di servizi di telecomunicazione non siano travolti da una valanga di ordini di identificazione. Il capoverso 2 lettera a numero 1 sancisce che le violazioni del diritto d’autore devono invece semplicemente essere rese verosimili. L'accertamento della violazione da parte di un tribunale non può essere oggetto della procedura di identificazione dell'utente. Va invece integrato nel conseguente procedimento civile contro l'utente il cui collegamento è stato utilizzato per la violazione.
Il capoverso 2 lettera a numero 2 limita il diritto all'informazione alle violazioni commesse mediante le reti peer-to-peer.
Il capoverso 2 lettera a numero 3 prevede che l'utente sia preliminarmente informato con due avvisi (art. 66g) e garantisce così che siano identificati unicamente gli utenti che non adempiono i loro obblighi intenzionalmente (ossia consapevolmente e volontariamente). Questa soluzione permette inoltre di ovviare al problema posto dal fatto che non sempre l'autore della violazione (ossia l'utente del sistema di file sharing) è l'utente. Ciò può, ad esempio, accadere nelle comunità abitative studentesche, dove tutti utilizzano lo stesso collegamento, ma solo uno degli inquilini mette illecitamente a disposizione opere protette sulle reti peer-to-peer. L'utente riceve un primo avviso che, qualora siano accertate altre violazioni gravi del diritto d’autore, è seguito da un secondo avviso. L’utente è quindi informato del fatto che il suo collegamento è utilizzato per commettere una violazione. Ha pertanto la possibilità di controllare e proteggere il collegamento e chiarire la situazione con gli altri utenti. Se non reagisce, lo fa sapendo che il suo collegamento continua a essere utilizzato abusivamente (si parla in questo caso di commissione colposa). I due avvisi che informano gli utenti interessati delle potenziali conseguenze delle loro azioni danno loro la possibilità di modificare il loro comportamento e di evitare così l'identificazione.
Il capoverso 2 lettera b sancisce inoltre chiaramente che i fornitori di servizi di telecomunicazione non sono obbligati a conservare i dati. L'identificazione degli utenti è possibile solo se il fornitore di servizi di telecomunicazione dispone ancora dei relativi dati.
Qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 2, il tribunale civile competente ordina l'identificazione dell'utente con procedura sommaria. Una relativa disposizione è aggiunta nel CPC (cfr. art. 250a CPC). La competenza per territorio è retta dalle vigenti disposizioni del CPC. Spetta al richiedente rendere verosimile l'adempimento delle condizioni. Un fatto è reso verosimile se ci sono elementi a dimostrazione della sua plausibilità, anche qualora il giudice continui a credere nella possibilità che il fatto non si sia verificato (DTF 130 III 321, consid. 3.3).
Il capoverso 3 stabilisce che il costo dell'identificazione è a carico di chi è leso nei suoi diritti. Si tratta di un diritto azionabile conferito ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Se le parti non trovano un'intesa in merito all'importo dell'indennità, questa è stabilita dal tribunale. Nella misura in cui i costi sostenuti sono attestati e l'importo si situa nella fascia usuale per questo tipo di attività, le spese sono rimborsate integralmente. Il tribunale terrà in particolare conto del fatto che il coinvolgimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione nel procedimento riguarda unicamente un aspetto tecnico.