Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Il capoverso 4 annovera le violazioni considerate gravi. Da un lato si pensa agli utenti di Internet che mettono a disposizione un numero elevato di opere legalmente accessibili o disponibili in Svizzera. È considerata tale anche un'offerta legalmente disponibile in Svizzera proveniente dagli Stati Uniti. Non necessariamente chi mette a disposizione l'offerta deve quindi avere sede in Svizzera. Sarà compito dei tribunali stabilire caso per caso se il numero di opere o di oggetti protetti è «elevato». La disposizione è, tuttavia, formulata in modo da esplicitare che il principio di non criminalizzazione degli utenti non può essere messo in discussione. Ci si concentra su casi come quello verificatosi in Svizzera qualche anno fa, in cui era emerso che oltre 13 000 file musicali erano stati messi a disposizione contemporaneamente da un unico collegamento Internet. Il criterio dell'accessibilità o della disponibilità «in Svizzera» scaturisce direttamente dal principio di territorialità applicato nel diritto d'autore. D'altro canto succede, ad esempio, che film non ancora pubblicati sono proposti su questo tipo di rete decentralizzata sotto forma di copie preliminari in qualità DVD. Nei due giorni successivi alla messa in rete di una copia preliminare di «Lo Hobbit», il film è stato scaricato oltre 2 milioni di volte da siti pirata113.
Capitolo 1a Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione e dei fornitori di
servizi di comunicazione derivati
Il coinvolgimento dei fornitori di servizi di telecomunicazione e dei fornitori di servizi di comunicazione derivati è l'aspetto centrale dei provvedimenti tesi a migliorare la situazione degli autori. La portata dell’obbligo di collaborazione è determinata dalla vicinanza ai contenuti.
I fornitori di servizi di comunicazione derivati (hosting provider in senso lato) possono mettere a disposizione sui loro server uno spazio di memoria che gli utenti utilizzano per salvare e pubblicare documenti, dati o pagine Internet. Chi fornisce questo tipo di servizio non può evitare che i suoi server siano occasionalmente utilizzati per mettere a disposizione contenuti che violano il diritto d'autore o diritti di protezione affini.
I fornitori di servizi di comunicazione derivati, i cui calcolatori o le cui piattaforme sono utilizzati per memorizzare contenuti contrari al diritto d'autore, sono più vicini ai contenuti rispetto ai fornitori di servizi di telecomunicazione. Sono quindi meglio posizionati nella lotta alle violazioni del diritto d'autore. L'obbligo di rimuovere i contenuti contrari al diritto d'autore o di bloccarne l'acceso a seguito di una comunicazione si ispira all'articolo 14 paragrafo 1 lettera b della direttiva sul commercio elettronico114. Su proposta del gruppo di lavoro AGUR12, e con riferimento alla decisione «Alone in the dark» della Corte federale di giustizia tedesca, si chiede inoltre che i fornitori di servizi di comunicazione derivati impediscano che le opere in questione siano subito ricaricate illegalmente («stay down»)115.
I fornitori di servizi di comunicazione derivati con sede in Svizzera possono sottrarsi all'obbligo di «stay down» affiliandosi a un organismo di autodisciplina con sede in Svizzera e impegnandosi ad adottare un modello commerciale che non sia fondato
113 http://www.soaktuell.ch/index.php?page=/news/oscar-verleihung-ist-jeweils-ein-segenfuer-film-piraten_7557.
114 Cfr. nota 62.
115 Decisione del 12 giugno 2013 - I ZR 18/11.