Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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L'«overblocking» ha l'effetto indesiderato di bloccare anche i contenuti legali oltre a quelli illeciti e ciò interferisce con la libertà di espressione (art. 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Nel caso Ahmet Yildirim119 la Corte europea dei diritti umani (CEDU) si è pronunciata contro la decisione delle autorità turche di bloccare tutti i siti creati su Google Sites, sebbene l'ordine di blocco riguardasse un unico sito, definendola contraria alle disposizioni della convenzione. La CEDU ha inoltre rimproverato alla giustizia turca di non aver considerato misure con effetti secondari meno incisivi.
I blocchi sono utili per ostacolare l'accesso ai contenuti illeciti e, dove esistono opzioni messe a disposizione lecitamente, sono un mezzo efficace per combattere la pirateria. Tuttavia, i blocchi dell'accesso sono relativamente facili da aggirare e non garantiscono quindi una protezione totale. Nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro AGUR12, sono pertanto state avanzate altre proposte, tra cui l'approccio detto «follow the money», che prevede il coinvolgimento nella lotta alla pirateria dei servizi di pagamento, delle società di gestione delle carte di credito e di PayPal, e delle agenzie pubblicitarie, con l’obiettivo di rendere improduttiva la gestione di siti pirata. Si tratta di opzioni altrettanto valide e meno invasive120 che, tuttavia, non sono ancora giunte a piena maturità.
Prima di emanare un ordine di blocco, occorre considerare anche che le misure di elusione dei blocchi possono pregiudicare la stabilità della rete. Il blocco dell'accesso resta dunque un rimedio estremo da adottare in modo contenuto. Questo approccio è in linea anche con la raccomandazione del gruppo di lavoro AGUR12, secondo cui le restrizioni applicate nei casi gravi devono essere definite in modo tale da non costringere il fornitore di servizi di telecomunicazione ad attuare un numero eccessivo di misure di blocco. Le misure di blocco hanno anche una funzione informativa. Gli utenti di Internet sono automaticamente deviati su un sito messo a disposizione dall'IPI che li informa del blocco e dell'illiceità dell'offerta.
L'IPI tiene un elenco delle offerte bloccate (cpv. 2). I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a bloccare l'accesso ai siti annoverati nell'elenco (cpv. 1). Si tratta di decisioni generali con cui è ordinato il blocco delle pagine elencate. Le decisioni riguardano sempre casi specifici, ma sono indirizzate a destinatari diversi, ossia a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione possibilmente interessati.
Gli ordini di blocco sono emanati dall'IPI, se sono soddisfatte le condizioni seguenti (cpv. 2): le offerte da bloccare che rendono accessibili opere o altri oggetti protetti in maniera manifestamente illecita sono accessibili in Svizzera e il fornitore di servizi di comunicazione derivati sul cui server si trova l'offerta ha sede all'estero o dissimula la sua ubicazione. Anche le opere o gli altri oggetti protetti devono essere lecitamente accessibili o altrimenti disponibili in Svizzera. La persona lesa nel suo diritto d'autore deve rendere verosimile l'adempimento delle succitate condizioni in una comunicazione all'IPI quale autorità competente. Contro le offerte palesemente gestite dalla Svizzera è possibile procedere direttamente. Ciò significa che chi è leso nei suoi diritti d'autore deve notificarlo al fornitore di servizi di comunicazione derivati (in virtù dell'art. 66b cpv. 1 e dell'art. 66c cpv. 3 lett. b) o, qualora conosca
119 Decisione CEDU Ahmed Yildirim c. Turchia (nota 66).
120 Cfr. la decisione di una corte inglese Cartier, Montblanc and Richemont v BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin (Open Rights Group intervening) [2014] EWHC 3354 (Ch).