Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/35: Legge sul diritto d'autore (LDA) · 94 pagine
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Giacché l'affiliazione dei fornitori di servizi di comunicazione derivati a un organismo di autodisciplina ha conseguenze per l'avanzamento di pretese di diritto civile (esclusione dello «stay down»), i criteri di affiliazione ed esclusione devono essere disciplinati esplicitamente, tenendo in particolare conto dell'articolo 2 LCSI. I criteri definiti non devono influire sui rapporti di concorrenza tra i diversi fornitori di servizi di comunicazione derivati. L'esclusione da un organismo di autodisciplina non può, ad esempio, essere utilizzata per sfavorire un fornitore di servizi di comunicazione derivati sotto il profilo della concorrenza.
Il capoverso 5 prevede che l'IPI eserciti la sorveglianza sugli organismi di autodisciplina. La funzione di sorveglianza dell'IPI è limitata all'ambito della lotta alle violazioni del diritto d'autore. Non sono in particolare incluse le situazioni che riguardano unicamente aspetti di diritto morale. Anche la verifica delle disposizioni dei regolamenti è limitata alle norme rilevanti sotto il profilo del diritto d'autore, segnatamente gli obblighi di cui al capoverso 3 lettere a—c. Per queste attività sono riscosse delle tasse secondo l'articolo 13 capoverso 1 LIPI117.
Art. 66d Blocco dell'accesso all'offerta
Se il fornitore di servizi di comunicazione derivati ha sede o si trova all'estero, oppure dissimula la sua ubicazione, è applicato il secondo livello di escalation118, ossia il blocco dell'accesso. L'articolo 66d obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione (access provider) con sede in Svizzera a provvedere al blocco dell'accesso in determinate circostanze. Alla luce del criterio della vicinanza ai contenuti, l'articolo 66d rappresenta il secondo livello nel nuovo sistema di lotta alla pirateria.
I blocchi dell'accesso sono definiti in modo proporzionale al caso specifico. Devono essere idonei, necessari e commisurati allo scopo perseguito (la lotta alla pirateria). La misura è quindi essenzialmente diretta contro i siti Internet che propongono principalmente offerte pirata. Sarebbe invece incompatibile con il principio della proporzionalità bloccare un sito che opera nella legalità e mette saltuariamente a disposizione opere o altri oggetti protetti.
La legge non definisce esplicitamente le modalità di blocco dell'accesso, poiché queste potrebbero modificarsi con lo sviluppo tecnologico. Occorre inoltre sincerarsi che la misura adottata non sia per il fornitore di servizi di telecomunicazione irragionevole sotto il profilo economico o tecnico. L'articolo 66e capoverso 2 lettera b prevede in merito una possibilità di opposizione. Nel contesto tecnologico attuale si ricorrerà principalmente al blocco degli indirizzi IP o al blocco DNS.
Nel primo caso il fornitore di servizi di telecomunicazione blocca l'accesso a un server con un indirizzo IP specifico. Gli utenti di Internet continuano ad accedere a Internet, ma non al server bloccato. Nel secondo caso il server DNS del fornitore di servizi di telecomunicazione cessa di attribuire al dominio in questione l'indirizzo IP necessario per stabilire il collegamento. La scelta di ricorrere al blocco degli indirizzi IP, al blocco DNS o a una combinazione dei metodi di blocco dipende dal potenziale di «overblocking» comportato dall'uno o dall'altro metodo.
117 RS 172.010.31
118 Il primo livello di escalation prevede che i fornitori di servizi di comunicazione derivati rimuovano i contenuti contrari al diritto d'autore dai loro server e impediscano che siano immediatamente ricaricati (art. 66b—c).