Progetto

Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

4 Dal 1° gennaio 2019 deve essere adempiuti l’esigenza di base di cui all’articolo 129, a cui vanno aggiunti due terzi ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3,9 per cento delle RWA e all’1,35 percento del «leverage ratio».

Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

1 Dall’entrata in vigore della modifica del …. l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 3,5 per cento delle RWA e allo 0,98 per cento del «leverage ratio».

2 Dal 1° gennaio 2017 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 5,84 per cento delle RWA e all’1,82 per cento del «leverage ratio», a cui va aggiunto un quarto ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale.

3 Dal 1° gennaio 2018 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta all’8,18 per cento delle RWA e al 2,86 per cento del «leverage ratio», a cui va aggiunta la metà ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale.

4 Dal 1° gennaio 2019 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 10,52 per cento delle RWA e al 3,68 per cento del «leverage ratio», a cui vanno aggiunti i tre quarti ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale.

5 È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1–4 in virtù di uno sconto secondo l’articolo 133.

Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della

modifica del ….

Ai fini dell’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 132 la FINMA può far computare i «bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica del … dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a che non soddisfano unicamente la condizione prevista all’articolo 126a capoverso 1 lettere b e c.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso

Il cuscinetto anticiclico esteso, calcolato in base alle posizioni ponderate, può ammontare al massimo a:

a. lo 0,625 per cento a partire dall’entrata in vigore della modifica del …..;

b. l’1,25 per cento a partire dal 1° gennaio 2017;

c. l’1,875 per cento dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 8 e 9 secondo la versione qui annessa.