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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Categoria Criteri (in mia. di fr.)

Fondi propri minimi > 0,25 4 Totale di bilancio >1

Patrimoni gestiti >2

Depositi privilegiati > 0,1 Fondi propri minimi > 0,05 5 Totale di bilancio <1

Patrimoni gestiti <2

Depositi privilegiati < 0,1

Fondi propri minimi < 0,05

2. Ordinanza del 25 novembre 201512 sull’infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1

1 La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP13. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.

Art. 56 cpv. 1

1 Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP14. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.

12 RS …

13 RS 952.03

14 RS 952.03