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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 41 lett. c e cbis

1 I fondi propri necessari sono composti da:

c. il cuscinetto anticiclico;

cbis. il cuscinetto anticiclico esteso; e

Art. 42 cpv. 1

1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all’8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.

Art. 43 cpv. 1

1 Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell’allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

RS 952.03

1 RS 952.03

2015–......