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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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a. considerando il computo del capitale convertibile di cui all’articolo 132 capoverso 4, gli standard internazionali non siano rispettati;
b. l’attuabilità del piano d’emergenza sia compromessa.
4 Non sono concessi sconti per provare che il piano d’emergenza garantisce il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR4.
5 La FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza in merito alle misure proposte dalla banca e tenere conto della loro opinione per valutare il grado di miglioramento delle possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario ai fini della riduzione dei fondi supplementari.
Art. 134 e 135
Abrogati
Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. a
1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento della parte dei fondi propri di base di qualità primaria che non è utilizzata per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.
2 Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se:
a. l’importo eccedentario è coperto da fondi propri di base di qualità primaria che non sono richiesti per la copertura dei fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca; o
Titolo prima dell’art. 137
Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012
Art. 143 –147
Abrogati
Art. 148a
Abrogato
Titolo prima dell’art. 148b
Sezione 2: Disposizioni transitorie del ...
Art. 148b Qualità del capitale
1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131 viene computato: