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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Art 131b Fondi propri supplementari

La FINMA può esigere nel singolo caso, secondo i criteri dell’articolo 45, fondi propri supplementari o esigenze relative alla qualità più elevate.

Titolo prima dell’art. 132

Capitolo 4: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Art. 132 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite delle banche di

rilevanza sistemica attive a livello internazionale

1 Le banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 124a attive a livello internazionale devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo della legge sulle banche2.

2 L’ammontare dei fondi supplementari corrisponde all’esigenza complessiva consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129.

3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, i fondi propri devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze secondo l’articolo 126a.

4 Se una banca detiene fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5,125 per cento delle RWA (capitale convertibile con un «trigger» basso), tale capitale convertibile le viene computato fino all’ammontare del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per le RWA con un fattore di 1,5.

5 I fondi propri che una banca non impiega per adempiere le esigenze secondo gli articoli 128–131 possono essere computati per adempiere le esigenze previste dal presente capitolo. Rimangono riservate esigenze internazionali contrastanti.

Art. 133 Sconti

1 Gli sconti per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente alle disposizioni degli articoli 65 e 66 OBCR3 devono essere stabiliti dalla FINMA, previa consultazione della Banca nazionale svizzera:

a. in base all’efficacia di tali misure; e

b. tenendo conto dell’interazione tra i diversi tipi di sconti.

2 L’ammontare dei fondi propri supplementari , tenuto conto degli sconti, non può scendere sotto il 3 per cento del «leverage ratio» e l’8,6 per cento delle RWA.

3 La riduzione non deve far sì che:

2 RS 952.0

3 RS 952.02