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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Titolo prima dell’art. 126

Capitolo 2: Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza

Art. 126, rubrica

Capitale convertibile

Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di

insolvenza

1 Si può ricorrere a strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure di insolvenza («bail-in bond») soltanto se:

a. sono interamente versati;

b. sono emessi in Svizzera;

c. sono soggetti al diritto e al foro svizzeri;

d. sono emessi dalla società madre del gruppo o, con l’approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita a tale scopo;

e. sono postergati agli altri crediti,

f. non contengono un’opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;

g. non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita in caso di misure di insolvenza;

h. nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d’accordo su un’eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall’autorità di vigilanza nell’ambito di una procedura di risanamento;

i. non contengono operazioni in derivati né sono collegati a operazioni in derivati;

j. non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;

k. sono stati emessi con l’approvazione della FINMA e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

Art. 127, rubrica

Computabilità del capitale convertibile

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»

1 I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di