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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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a. il capitale convertibile, esistente all’entrata in vigore della presenta modifica, considerato come fondi propri complementari con un «trigger» elevato: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019 come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
b. il capitale convertibile, esistente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, considerato come fondi propri di base supplementari con un «trigger» basso: fino al momento della prima data di chiamata come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
c. il capitale convertibile che secondo le lettere a e b non è più computabile: fino a un anno prima della scadenza della durata come fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132–133.
2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell’entrata in vigore della modifica del … con un «trigger» del 5 per cento è computato:
a. se è considerato come fondi propri complementari: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019 come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
b. se è considerato come fondi propri di base supplementari: fino al momento della prima data di chiamata come capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
c. se non è più computabile secondo il capoverso 1 lettere a e b: fino a un anno prima della scadenza della durata come fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132–133.
Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della
banca
1 Dall’entrata in vigore della modifica del …. l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 10,75 per cento delle RWA e al 3 per cento del «leverage ratio». I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 2,625 per cento delle RWA e allo 0,73 per cento del «leverage ratio».
2 Dal 1° gennaio 2017 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 12,86 per cento delle RWA e al 4 per cento del «leverage ratio». I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3 per cento delle RWA e allo 0,93 per cento del «leverage ratio».
3 Dal 1° gennaio 2018 deve essere adempiuta l’esigenza di base di cui all’articolo 129, a cui va aggiunto un terzo ciascuno dei supplementi per la quota di mercato e l’esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino al 3,4 per cento delle RWA e all’1,2 per cento del «leverage ratio».