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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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Allegato 10
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 30 aprile 20146 sulle banche
Art. 2 cpv. 2 e 3
2 Sono distinte in categorie di cui all’allegato 3 dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in base ai seguenti criteri:
a. totale di bilancio;
b. patrimoni gestiti;
c. depositi privilegiati;
d. fondi propri minimi.
3 Una banca rientra nella categoria di cui soddisfa almeno tre di questi criteri.
Art. 60 cpv. 3
3 Il piano svizzero d’emergenza deve essere attuato dalle banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP7 entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine.
Art. 61 cpv. 2
2 La capacità globale di liquidazione fa parte della verifica del piano svizzero d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.
Art. 63 cpv. 2 lett. a
2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR8:
a. se i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio; o