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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso
1 Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi o esposizioni all’estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.
2 L’ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco pubblicato del Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti di privati sono documentati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche non sono considerati crediti nei confronti di privati.
3 La ponderazione delle quote per ciascun Stato membro corrisponde all’esigenza in materia di fondi propri complessiva per le esposizioni creditizie nei confronti di privati nello Stato in questione, divisa per l’esigenza in materia di fondi propri complessiva della banca per le esposizioni creditizie nei confronti di privati.
4 L’ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l’articolo 44 per tutte le posizioni. Un tale cuscinetto può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.
5 Un cuscinetto anticiclico di capitale limitato secondo l’articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.
3 L’articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
Art. 45 Fondi propri supplementari
La FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all’articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:
a. alle attività commerciali;
b. ai rischi incorsi;
c. alla strategia commerciale;
d. alla qualità della gestione dei rischi; o
e. allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.
Art. 124 cpv. 2 e 3
2 Fatto salvo l’articolo 125, queste esigenze particolari relative ai fondi propri devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario che a livello di singolo istituto, se i singoli istituti esercitano funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario.
3 L’entità delle esigenze è definita al massimo livello del gruppo finanziario. Essa è determinante per stabilire i fondi propri necessari del gruppo finanziario, dei sotto-