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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

(art. 10 cpv. 3 LBCR)

1 La FINMA concede sconti sui fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133 OFoP9 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero mediante le misure di cui all’articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all’estero.

2 Ciò non si applica per il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR10.

Art. 69 cpv. 3

3 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP11 devono attuare le misure del piano svizzero d’emergenza secondo l’articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019.

Allegato dopo l’allegato 2

Allegato 3 (art. 2 cpv. 2 e 3)

Categorizzazione delle banche

Categoria Criteri (in mia. di fr.)

1 Totale di bilancio >250

Patrimoni gestiti >1000

Depositi privilegiati >30

Fondi propri minimi >20

2 Totale di bilancio >100

Patrimoni gestiti >500

Depositi privilegiati >20

Fondi propri minimi >2

3 Totale di bilancio >15

Patrimoni gestiti >20

Depositi privilegiati > 0,5

9 RS 952.03

10 RS 952.0

11 RS 952.03