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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite
(art. 10 cpv. 3 LBCR)
1 La FINMA concede sconti sui fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133 OFoP9 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero mediante le misure di cui all’articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all’estero.
2 Ciò non si applica per il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR10.
Art. 69 cpv. 3
3 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP11 devono attuare le misure del piano svizzero d’emergenza secondo l’articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019.
Allegato dopo l’allegato 2
Allegato 3 (art. 2 cpv. 2 e 3)
Categorizzazione delle banche
Categoria Criteri (in mia. di fr.)
1 Totale di bilancio >250
Patrimoni gestiti >1000
Depositi privilegiati >30
Fondi propri minimi >20
2 Totale di bilancio >100
Patrimoni gestiti >500
Depositi privilegiati >20
Fondi propri minimi >2
3 Totale di bilancio >15
Patrimoni gestiti >20
Depositi privilegiati > 0,5
9 RS 952.03
10 RS 952.0
11 RS 952.03