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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine
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gruppi svizzeri e di tutti i singoli istituti che esercitano funzioni di rilevanza sistemica.
Art. 124a Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non
attive a livello internazionale
1 Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».
2 La FINMA può designare come attive a livello internazionale altre banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all’estero.
3 Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello internazionale.
Art. 125 Agevolazioni
1 La FINMA può concedere agevolazioni a livello di singolo istituto se l’adempimento delle esigenze di cui agli articoli 128–131b a livello di singolo istituto comporta una dotazione di fondi propri a livello di gruppo finanziario che supera stabilmente le esigenze da adempiere su base consolidata.
2 Le agevolazioni sono concesse a singoli istituti soltanto se il loro rapporto diretto con le funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera non supera globalmente la quota del 5 per cento o comunque la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è esigua.
3 Le esigenze in materia di fondi propri a livello di singolo istituto devono corrispondere almeno agli standard minimi di Basilea, a prescindere dalle agevolazioni.
4 Le agevolazioni concesse a livello di singolo istituto devono essere pubblicate come segue:
a. dalla FINMA, in linea di principio al momento della loro entrata in vigore o di una loro sostanziale modifica; e
b. dalla banca in questione o dal gruppo finanziario, nel rapporto di gestione o nel rapporto trimestrale con informazioni quantitative sugli effetti delle agevolazioni.
Art. 125a Esposizione totale
1 L’esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio» calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.
2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.