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Consultazione 2015/53: Modifiche dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) e dell'ordinanza sulle banche (OBCR) · 16 pagine

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Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

a. il 3 per cento per quanto riguarda il «leverage ratio»;

b. l’8 per cento per quanto riguarda le RWA.

2 Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all’ammontare dell’esigenza complessiva.

3 Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri devono essere in linea di principio adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto. Va ricostituito non appena la banca è di nuovo in grado di realizzare utili.

4 Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all’approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

a. esigenza relativa al «leverage ratio»:

1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo l’1,5 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 7 per cento delle RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),

2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;

b. esigenze relative alle RWA:

1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo il 3,5 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,

2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; al massimo lo 0,8 per cento può essere detenuto come fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.

Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.