Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine

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Swiss Holdings raccomanda di attendere fino all’emanazione della motivazione della causa dinanzi al Tribunale amministrativo di Zurigo (SB.2014.00011).

Pareri contrari

Cantoni: LU

Il Cantone LU esprime parere contrario, poiché ritiene che bisognebbe tenere conto del principio della neutralità fiscale come per le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale e si dovrebbe tenere conto della deducibilità nell’ambito della commisurazione della pena. Inoltre, nella prassi sarebbe pressoché impossibile individuare le retribuzioni corruttive a privati senza verifiche approfondite.

Partiti: UDC

Il progetto andrebbe oltre l’obiettivo della mozione da attuare.

Organizzazioni e partecipanti alla consultazione: CP, STV, veb

Il CP e l’FST sostengono che questa disposizione contraddice il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. L’FST ritiene che la pena venga già inflitta con le sanzioni penali. Il veb afferma che la deduzione debba essere negata solo nel caso di una condanna penale, poiché altrimenti discenderebbero incertezze del diritto a causa delle diverse interpretazioni da parte delle imprese e delle autorità fiscali.

3.5 Prassi dei Cantoni

Le domande erano le seguenti: Quale trattamento fiscale sarà riservato alle singole spese secondo la prassi vigente nel vostro Cantone? Esistono casi in cui le autorità giudiziarie hanno sostenuto o respinto la vostra prassi? La vostra prassi è cambiata a seguito del rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 sulla deducibilità fiscale di multe e sanzioni amministrative di natura finanziaria? Se sì, in che modo?

Queste domande erano rivolte solo ai Cantoni.

Riassunto

Nella prassi vigente 15 Cantoni non ammettono in deduzione multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale, mentre sono deducibili in 8 Cantoni. Le spese processuali insorte in relazione a sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale sono ammesse in deduzione in tutti i Cantoni, che hanno espresso il loro parere, eccetto 2. In 17 Cantoni le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno scopo penale sono deducibili fiscalmente. In un Cantone non sono deducibili. In 10 Cantoni sono deducibili le spese connesse in senso lato a reati. In 4 Cantoni non sono o non sarebbero deducibili. Le retribuzioni corruttive versate a privati sono deducibili in 8 Cantoni, mentre non lo sono o non lo sarebbero in 7 Cantoni. Un Cantone ha modificato la sua prassi in base al rapporto del 12 settembre 2014 del Consiglio federale. In 23 Cantoni la prassi non è stata modificata.

Alcuni Cantoni hanno risposto che la loro interpretazione giuridica corrisponde alle disposizioni dell’avamprogetto di legge, ma che finora non si sono verificati casi o si sono verificati