Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine

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3.4 Retribuzioni corruttive a privati

La domanda era la seguente: Approvate la non deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati, nella misura in cui in futuro la corruzione di privati sarà punibile ai sensi del diritto penale svizzero? In caso negativo motivate la vostra risposta.

Riassunto

Quasi tutti i Cantoni (24), i partiti PBD, PPD e PS nonché 13 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’indeducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati, poiché − partendo dalle disposizioni penali in materia di corruzione − in questo modo si avrebbe un trattamento uniforme sia nel diritto fiscale che nel diritto penale. Inoltre, la disposizione proposta implicherebbe una parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali e a privati, a condizione che esse siano chiaramente accertabili come tali.

Il Cantone LU, l’UDC e 3 organizzazioni hanno espresso parere contrario all’indeducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati. Essi ritengono che la disposizione contraddica il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, la pena verrebbe già inflitta con la sanzione penale. Le retribuzioni corruttive versate a privati sarebbero difficilmente accertabili senza verifiche approfondite. Solo se viene inflitta una condanna penale a seguito di un caso di corruzione, non dovrebbe essere ammessa la deducibilità della retribuzione corruttiva.

Pareri favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH,

Il parere favorevole è motivato dal fatto che in futuro non dovrebbe essere punibile solo la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri ed esteri ma anche la corruzione privata. Sarebbe pertanto giustificata la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a privati e di quelle versate a pubblici ufficiali. Si eliminerebbe così la discrepanza tra il diritto fiscale e il diritto penale. Inoltre, la disposizione collima con i principi e gli obiettivi delle disposizioni internazionali per la lotta contro la corruzione. Il Cantone SO rileva difficoltà di esecuzione per il fatto che le tassazioni rimarrebbero ancora pendenti ed eventualmente potrebbero addirittura prescriversi fino al momento in cui si potrebbe stabilire giudizialmente se un versamento di denaro si possa qualificare come retribuzione corruttiva.

Partiti: PBD, PPD, PLR, PS

Il PPD ritiene questa disposizione sensata, poiché nel quadro delle rivedute disposizioni penali in materia di corruzione la corruzione privata si configura ora come reato perseguito d’ufficio. Il PLR condivide questo punto a condizione che le retribuzioni corruttive e il relativo importo siano accertabili in maniera inequivocabile. Il PS appoggia questa disposizione, poiché corrisponde alle finalità delle disposizioni internazionali nell’ambito della corruzione e, con la contestuale punibilità delle retribuzioni corruttive, rappresenta uno strumento efficace per combatterle. Inoltre, essa garantirebbe la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a privati e di quelle versate a pubblici ufficiali.

Organizzazioni e partecipanti alla consultazione: UCS, USC, usam, SwissBanking, USS,

Travail.Suisse, CDCF, EXPERTSuisse, Conferenza fiscale delle Città, ABPS, Geneva Financial Center, Svit, Swiss Holdings