Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

comminate a un’impresa che agisce sotto la propria responsabilità sono considerate oneri giustificati dall’uso commerciale. Se un’attività delittuosa di un’impresa non è materialmente correlata all’attività ordinaria, i relativi oneri dovrebbero essere già considerati nel diritto vigente come non giustificati dall’uso commerciale. La coerenza dell’ordinamento giuridico potrebbe essere rispettata più correttamente secondo la sistematica della legge e ottenuta più facilmente se nella commisurazione della pena si tenesse conto della condizione di deducibilità.

Partiti: PLR, UDC

Il PLR respinge ampiamente il progetto nella sua forma attuale e in questo momento. Questi tipi di sanzioni, purché comminate in Svizzera, non dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, non è giusto che le pene inflitte all’estero non siano ammesse in deduzione automaticamente e interamente. Le sanzioni finanziarie estere potrebbero essere motivate politicamente almeno in parte. Deve essere ancora pronunciata una sentenza del Tribunale federale in merito alla questione della deducibilità delle multe che potrebbe influenzare in maniera determinante la necessità e l’orientamento di una disposizione. Secondo l’UDC le modifiche proposte esulano dalle intenzioni perseguite: ad esempio, nel caso delle sentenze di tribunali esteri non è sempre possibile operare una distinzione tra una sanzione penale e una sanzione che incida sull’utile. Inoltre, le sanzioni inflitte all’estero sarebbero non di rado motivate politicamente e in parte pressoché arbitrarie. La proposta deriverebbe da norme analoghe di altri Paesi. La Germania, ad esempio, tratta fiscalmente le multe nazionali in modo diverso da quelle estere e da quelle comminate dall’Unione europea. Questa differenziazione è necessaria perché nel caso delle sanzioni finanziarie estere è difficile distinguere gli elementi che incidono sull’utile da quelli penali.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione:

economiesuisse, usam, Swiss Banking, CP, FER, Expertsuisse, STV, veb, ABPS (Associazione delle banche private svizzere), ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Ro-

che, Swiss Holdings.

Tredici organizzazioni (economiesuisse, usam, SwissBanking, FER, Expertsuisse, veb, ABPS, ABG, CCIG, Geneva Financial Center, Roche, Swiss Holdings) sottolineano che

le multe estere vengono in parte comminate in procedure che non rispettano le garanzie procedurali sancite nella nostra Costituzione federale e in parte sono arbitrarie. Ciò comporterebbe di fatto l’adozione non auspicata della legislazione vigente all’estero. Inoltre le sanzioni estere sarebbero molto più elevate rispetto alle multe comminate secondo il diritto svizzero. Nello specifico si rileva anche che sarebbe difficile o pressoché impossibile operare una distinzione tra una sanzione amministrativa finanziaria che persegue uno scopo penale e una che non lo persegue.

Dieci organizzazioni (economiesuisse, SwissBanking, Expertsuisse, FST, ABPS, ABG, Geneva Financial Center, CCIG, Roche, Swiss Holdings) rimandano al principio

dell’imposizione secondo la capacità economica e al conseguente principio della neutralità fiscale che dovrebbero valere anche sul versante delle deduzioni.

Sette organizzazioni (usam, economiesuisse, Expert Suisse, FST, ABPS, Roche, Swiss

Holdings) evidenziano che l’indeducibilità causerebbe il raddoppio della pena o un onere raddoppiato per le imprese.

Quattro organizzazioni (Swiss Banking, ABPS, Geneva Financial Center, CCIG) obiettano

che il progetto non considera che la punibilità di un’impresa di cui all’articolo 102 CP non si basa su un intento illecito, ma solo su una carenza organizzativa.