Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine
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Compendio
In totale sono pervenuti 56 pareri, dai quali è emerso che la stragrande maggioranza dei Cantoni (25), 3 partiti (PBD, PPD e PS) nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la proposta di non dedurre fiscalmente le multe, le
pene pecuniarie e le sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale. Tra le
ragioni avanzate a sostegno figurano in particolare la preminenza dell’unità dell’ordinamento giuridico, l’efficacia della sanzione nonché il contributo alla certezza del diritto e all’armonizzazione fiscale. La disposizione viene respinta da un Cantone (LU), dai partiti PLR e UDC nonché da 15 organizzazioni e da altri partecipanti, in quanto contraddirebbe il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, secondo il diritto svizzero la punibilità delle imprese si fonda su una carenza organizzativa e non su intenzioni delittuose. Eventuali difficoltà vengono individuate nella valutazione di sanzioni estere.
L’indeducibilità fiscale delle spese processuali connesse alle sanzioni finanziarie di carattere penale viene respinta principalmente per motivi pratici (22 Cantoni, i partiti UDC e PLR nonché 15 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione). Anche i fautori (4 Cantoni, i partiti I Verdi, PBD e PSS, 2 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione) evidenziano parziali difficoltà di attuazione, ma considerano le spese processuali come spese accessorie relative alle sanzioni finanziarie di carattere penale).
La deducibilità delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull’utile ha raccolto un ampio consenso (24 Cantoni, tutti i partiti partecipanti e 14 organizzazioni nonché altri partecipanti alla consultazione). Poiché queste sanzioni correggerebbero una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto, si giustificherebbe la loro presa a carico fiscale. Questa proposta non è stata accolta da 1 Cantone (FR) e 3 organizzazioni. Questi ritengono che sussistano difficoltà di delimitazione per le sanzioni di carattere penale e per quelle estere.
Quattro Cantoni, i partiti PBD, PPD e PS e 8 organizzazioni sono del parere che in futuro le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato, e che sono quindi in relazione con reati, non debbano essere deducibili. Questa regolamentazione è in sintonia con l’unità dell’ordinamento giuridico. La netta maggioranza dei Cantoni (22), i partiti PLR e UDC nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione respingono questa disposizione, poiché ritengono che essa determini un maggior onere amministrativo e notevoli difficoltà di applicazione. Alcuni di loro sostengono che la punizione avviene già con la sanzione penale.
L’indeducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati ha riscosso un ampio consenso presso i Cantoni (24), i partiti I Verdi, PBD, PLR e PS nonché presso 13 organizzazione e altri partecipanti alla consultazione. Essi hanno accolto favorevolmente il trattamento uniforme nel diritto fiscale e in quello penale nonché la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali e privati. Un Cantone (LU), l’UDC, 3 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono contrari a questa disposizione. Il motivo della reiezione è che la norma non sarebbe conforme al principio dell’imposizione secondo la capacità economica e comporterebbe difficoltà nell’applicazione.
Nella prassi vigente in 15 Cantoni non è consentito dedurre sanzioni amministrative finanziarie di carattere penale, mentre la deduzione è ammessa in 8 Cantoni. Le spese processuali connesse alle sanzioni finanziarie di carattere penale sono deducibili in tutti i Cantoni che hanno preso posizione in merito, fatta eccezione per 2. In 17 Cantoni le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno scopo penale sono fiscalmente deducibili. In un Cantone non sono deducibili. Le spese connesse in senso lato ai reati sono deducibili in 10 Cantoni e non lo sono o non lo sarebbero in 4 Cantoni. Le retribuzioni corruttive versate a privati sono deducibili in 8 Cantoni, mentre non lo sono o non lo sarebbero in 7 Cantoni. Un Cantone ha