Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine
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plicano una conciliazione potrebbero insorgere problemi di qualificazione giuridica in merito alla ripartizione delle spese.
Partiti: PBD, PPD, PS
Motivazione: nessuna
Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: USS, Travail.Suisse
Motivazione: nessuna
Pareri critici o contrari
Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH
Il rifiuto è motivato in particolare dal fatto che nella pratica spesso è difficile attribuire la parte delle spese processuali relative alla sanzione che persegue uno scopo penale e quindi – contrariamente alle spese processuali connesse ai procedimenti civili o alle sanzioni che incidono sull’utile – non deducibile. L’opinione sostenuta nel rapporto esplicativo secondo cui le spese processuali dovrebbero essere interamente deducibili fiscalmente se l’impresa viene assolta completamente o parzialmente, sarebbe giuridicamente opinabile. In particolare, in caso di assoluzione per un importo esiguo o per un motivo secondario, si potrebbe verificare una disparità di trattamento anticostituzionale nei confronti di un’impresa che è stata condannata. Inoltre, in caso di composizione di una vertenza mediante conciliazione in un processo, potrebbe risultare difficile determinare se sussiste o meno un’assoluzione parziale. Poiché i processi potrebbero durare parecchi anni, in tutto questo tempo le autorità fiscali come pure i contribuenti potrebbero difficilmente stabilire quali spese sono deducibili e quali non lo sono.
Talvolta viene spiegato che con la presente modifica di legge si dovrebbero limitare il principio dell’importanza determinante del bilancio commerciale e il principio dell’imposizione secondo la capacità economica soltanto se necessario. Il divieto di deduzione per le sanzioni di carattere penale non dovrebbe pertanto essere esteso alle spese processuali o ad altre spese connesse alle sanzioni. In merito alle spese processuali, si dovrebbe pertanto relativizzare il rimando alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente le spese processuali che insorgono nell’ambito di procedimenti di risarcimento dei danni, citato nel rapporto esplicativo, poiché la giurisprudenza riguarda lavoratori indipendenti per i quali in determinate condizioni un processo dovrebbe essere ascritto alla sfera privata di un soggetto, per cui anche le spese processuali rientrerebbero nel costo della vita privata che è indeducibile. Del resto, se un’attività illecita di un’impresa non ha un nesso materiale con l’attività ordinaria di quest’ultima, anche secondo la normativa vigente le relative spese processuali dovrebbero essere considerate come oneri non giustificati dall’uso commerciale. Le spese legali e processuali per i reati commessi nell’ambito dell’attività devono pertanto essere di principio deducibili in Svizzera, come vige nella prassi attuale.
Un Cantone sostiene che tutti hanno diritto a un procedimento equo e che le spese processuali sono indipendenti dal livello di indebitamento. Appena viene avviato un procedimento, le spese processuali sono inevitabili.
La CDCF condivide il principio dell’indeducibilità delle spese processuali, poiché ritiene che esse si aggiungono a titolo accessorio alle multe connesse ad atti punibili. Tuttavia, critica la disposizione per lo stesso motivo addotto dai Cantoni che hanno espresso parere contrario.