Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine
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Partiti: PLR, UDC
Secondo il PLR le spese processuali sono deducibili anche negli USA e in Germania. Nel caso di un processo, un’impresa dovrebbe accollarsi le relative spese indipendentemente dal suo livello di indebitamento o dall’esito del processo. Le spese processuali sarebbero quindi giustificate dall’uso commerciale e sarebbero imputabili in base al principio della buona fede. L’UDC ritiene che la regolamentazione proposta in questo punto esuli da quanto richiesto dalla mozione e pertanto potrebbe causare problemi e gravare sulla piazza economica svizzera.
Le organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione:
economiesuisse, usam, SwissBanking, CDCF, CP, FER, EXPERTsuisse, veb, ABPS, ABG, ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, Swiss Holdings
Sei organizzazioni (SwissBanking, EXPERTsuisse, ABPS, veb, ABG, Handelskammer
beider Basel) sostengono che nell’ambito di una direzione fedele un’impresa debba prendere misure di difesa.
Cinque organizzazioni (SwissBanking, FER, veb, ABPS, ASG) rilevano che l’indeducibilità delle spese processuali è in contrasto con i principi fondamentali del diritto svizzero e non potrebbe essere collegata alla sanzione scelta contro l’impresa.
Quattro organizzazioni (SwissBanking, ABG, CCIG, Geneva Financial Center) aggiungono che l’indeducibilità fiscale per le aziende e le autorità fiscali causerebbe un aumento dei costi e incertezza del diritto a seguito di tassazioni tardive.
economiesuisse ritiene che negando la deducibilità fiscale si favoriscano irragionevolmente le imprese che hanno stipulato assicurazioni per la protezione giuridica.
3.2 Sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno scopo penale.
La domanda era la seguente: Approvate la deducibilità delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull’utile? In caso negativo motivate la vostra risposta.
Riassunto
La deducibilità fiscale delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull’utile è accolta favorevolmente da 24 Cantoni, da tutti i partiti che hanno espresso un parere e da 14 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Essi ritengono che una sanzione che incide sull’utile e non persegue uno scopo penale sia finalizzata a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto e quindi si giustificherebbe il suo riconoscimento fiscale. Inoltre, la deducibilità di queste sanzioni sarebbe conforme alla prassi vigente in molti Cantoni. Taluni obiettano che per la deducibilità fiscale di tali sanzioni non sia necessario modificare la legge.
Il Cantone FR, 3 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione ritengono che le difficoltà di delimitazione tra le sanzioni che incidono sull’utile e quelle di carattere penale vadano a scapito della deducibilità delle sanzioni che incidono sull’utile. Si sostiene che le misure volte ad incidere sull’utile non influiscono sul conseguimento di quest’ultimo. Inoltre, si sottolinea che la maggioranza delle sanzioni amministrative secondo il diritto svizzero hanno carattere