Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine

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penale. Anche nella valutazione giuridica delle sanzioni estere emergerebbero difficoltà di delimitazione.

Pareri favorevoli:

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

La deducibilità fiscale delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull’utile sono conformi alla prassi vigente in molti Cantoni. Poiché queste sanzioni sono finalizzate a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto, anche questa correzione dovrebbe essere ammessa fiscalmente in deduzione.

Partiti: PBD, PPD, PLR, PS, UDC

Il PBD sostiene che le sanzioni servono a ripristinare l’equilibrio tra imprese concorrenti e non mirano a compensare la violazione commessa. Il PS è favorevole a questa disposizione per motivi legati alla sistematica fiscale. Poiché anche gli utili conseguiti in modo illecito sarebbero tassati, nel caso di una sanzione che incide sull’utile, che a suo tempo è stato tassato, essa deve poter essere ammessa in deduzione. D’altro canto, ciò è desumibile dalla giurisprudenza del Tribunale federale concernente gli oneri giustificati dall’uso commerciale ed è anche conforme alla dottrina.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: economiesuisse, usam, usc, SwissBanking, USS, CDCF, CP, Expertsuisse, FST, veb, ABPS, Geneva Financial Cen-

ter, Prof. Locher, Swiss Holdings

Quattro organizzazioni (economiesuisse, USS, CP, Swiss Holdings) sono favorevoli alla disposizione, poiché rispetta il principio dell’imposizione secondo la capacità economica e il conseguente principio della neutralità fiscale.

L’ABPS aggiunge che per questa disposizione non è necessario modificare il diritto vigente.

L’USC vorrebbe che nelle singole leggi e ordinanze inerenti alla questione ancora aperta fosse specificato se per le sanzioni stabilite nei singoli atti normativi è previsto o meno uno scopo penale.

Pareri contrari

Cantoni: FR

Il Cantone di Friburgo ritiene che la delimitazione tra le sanzioni con e senza carattere penale implichi notevoli difficoltà. In particolare, molte sanzioni amministrative conformemente al diritto svizzero sono considerate secondo la giurisprudenza del Tribunale federale come sanzioni che perseguono uno scopo penale, ragione per cui dovrebbero essere applicati i principi del procedimento penale, sebbene in linea di massima per valutare il comportamento da sanzionare si applichi la procedura amministrativa.

La qualifica giuridica delle sanzioni estere potrebbe implicare difficoltà ancora maggiori. La deducibilità delle sanzioni che incidono sull’utile legittimerebbe le imprese a seguire prassi indesiderate.