Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine

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1. Situazione iniziale

La mozione «Deducibilità fiscale delle multe» depositata il 16 giugno 2014 da Werner Luginbühl (Mo. 14.3450) chiede una modifica della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Le disposizioni legali dovrebbero prevedere che le multe e le altre sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non costituiscano un onere giustificato dall’uso commerciale. La deducibilità fiscale dovrebbe essere circoscritta alle sanzioni finanziarie che costituiscono una riduzione dell’utile. Tali sanzioni non perseguono uno scopo penale.

Il 12 settembre 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. A questa proposta si sono allineati il Consiglio degli Stati il 15 settembre 2014 e il Consiglio nazionale il 2 marzo 2015 che l’ha trasmessa al Governo per l’attuazione. Due mozioni di contenuto analogo (Mo. 14.3444; Gruppo BD, «Deducibilità fiscale delle multe»; Mo. 14.3626; Gruppo PPD-PEV, «Regolamentazione chiara sulla deducibilità delle multe») sono ancora pendenti.

Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello nazionali dell’economia una procedura di consultazione concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. La procedura di consultazione si è svolta dal 18 dicembre 2015 all’11 aprile 2016. Complessivamente sono stati spediti 112 inviti di partecipazione alla consultazione (cfr. elenco allegato dei destinatari della consultazione). Complessivamente sono pervenuti 55 pareri, di cui 26 dai Cantoni, 5 dai partiti rappresentati nell’Assemblea federale e 27 da organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Cinque partecipanti (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Associazione delle banche cantonali svizzere e Unione svizzera degli imprenditori) hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere un parere materiale.

2. Il testo posto in consultazione

L’avamprogetto conferisce una chiara base giuridica al trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. In futuro le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale per le persone giuridiche e le singole imprese, ossia multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che hanno scopo penale – come richiesto dalla mozione da attuare – non potranno esplicitamente essere considerate come oneri giustificati dall’uso commerciale. Finora il trattamento fiscale di queste sanzioni finanziarie era controverso. Nel suo rapporto del 12 settembre 2014 «Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come ad esempio multe» (rapporto in adempimento al postulato 14.3087, Leutenegger Oberholzer) il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non sono deducibili già nel diritto vigente, ragione per cui si tratta di una questione interpretativa. Per contro, rimangono deducibili le sanzioni che incidono sull’utile e non perseguono uno scopo penale. Il testo posto in consultazione prevede a complemento delle richieste della mozione 14.3450 che l’indeducibilità debba essere estesa anche alle spese processuali connesse alle multe e alle sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale nonché ad altre spese sostenute per la perpetrazione di un reato o che sono state versate come compenso per la stessa.

A seguito della revisione delle disposizioni penali sulla corruzione, tutte le retribuzioni corruttive versate non dovranno più essere considerate fiscalmente deducibili a titolo di oneri giustificati dall’uso commerciale, purché siano punibili in virtù del diritto penale svizzero.

1 RS 642.11. dal diritto penale svizzero

2 RS 642.14.