Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/54: Legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie (attuazione della mozione 14.3450, Luginbühl) · 23 pagine
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Nel messaggio sulla modifica delle disposizioni penali svizzere in materia di corruzione, non sono state trattate le eventuali modifiche della LIFD e della LAID. Questa tematica è inserita nel presente avamprogetto, poiché sia il trattamento fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati sia la mozione da attuare si riferiscono a spese connesse a un reato.
Le ripercussioni finanziarie del progetto non sono quantificabili, in quanto nel diritto vigente il trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria non è disciplinato esplicitamente e non esistono dati al riguardo. Finora la questione dell’indeducibilità delle sanzioni finanziarie si è posta solo in poche occasioni. Inoltre non esistono ancora sentenze che facciano giurisprudenza riguardo al problema della punibilità delle imprese. Alla luce dell’importanza tendenzialmente modesta per l’attrattiva della piazza imprenditoriale e degli effetti piuttosto positivi sull’economia nazionale, non si prevedono ripercussioni finanziarie rilevanti. Lo stesso dicasi per le spese processuali connesse a procedimenti penali nonché per le retribuzioni corruttive versate a privati.
3. Risultati della consultazione
3.1 Indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali
La domanda era la seguente: Approvate la non deducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali? In caso negativo motivate la vostra risposta.
Poiché le risposte sull’indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali sono diverse a seconda dei partecipanti alla consultazione, la domanda viene suddivisa ai fini della valutazione.
3.1.1 Indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale
Riassunto
Secondo la richiesta principale della mozione da attuare, 25 Cantoni, i partiti I Verdi e PBD nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale. L’adesione è data dalla preminenza accordata al principio dell’unità dell’ordinamento giuridico rispetto al principio della neutralità fiscale. Non sarebbe corretto attenuare il carattere penale delle sanzioni finanziarie attraverso il diritto fiscale. Inoltre, questa disposizione si ripercuoterebbe positivamente sull’equità e sulla moralità fiscale. Inoltre contribuirebbe alla certezza del diritto e a una sua applicazione unitaria, favorendo in tal modo l’armonizzazione fiscale.
Il Cantone LU, i partiti PLR e UDC nonché 15 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione hanno espresso parere contrario, rimandando al principio dell’imposizione secondo la capacità economica e al conseguente principio della neutralità del diritto fiscale. Si dovrebbe evitare una deroga al principio della determinazione in particolare nei casi in cui le multe sono connesse ai rischi operativi legati all’attività normale e sono imputabili soltanto a negligenza. Inoltre, affermano che la punibilità delle imprese secondo il CP si baserebbe su carenze organizzative e non su intenzioni illecite. La distinzione tra sanzioni finanziarie con e