Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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Per motivi legati alla sistematica, il contenuto del vigente capoverso 3 riguardante la tenuta da parte della Cancelleria federale di una lista delle consultazioni in corso accessibile al pubblico sarà ora disciplinato nell’articolo 13 capoverso 2.
Art. 13 Comunicazione
L’articolo 13 corrisponde alla prassi vigente. Si continuerà a pubblicare nel Foglio federale soltanto le consultazioni obbligatorie (art. 3 cpv. 1 LCo-rev.). Non sembra opportuno estendere l’obbligo di pubblicazione nel Foglio federale poiché comunque le indicazioni relative a tutte le procedure di consultazione sono pubblicate sulla corrispondente piattaforma della Cancelleria federale.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri
Se la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare, l’autorità incaricata di svolgere la consultazione conformemente all’articolo 6 LCo-rev. è competente per la comunicazione dei pareri e dei verbali.
Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera c LCo-rev., i pareri espressi dai partecipanti alla consultazione, come nel diritto vigente, dovranno essere resi accessibili al pubblico al termine della procedura di consultazione. Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LCo-rev., i pareri sono resi accessibili mediante l’autorizzazione alla consultazione, la consegna di copie o la pubblicazione in forma elettronica e possono essere preparati tecnicamente a tale scopo. Da alcuni anni, nella prassi i pareri sono sempre più spesso pubblicati sul sito Internet dei dipartimenti o, in modo centralizzato, sul sito Internet ufficiale della Cancelleria federale. Per motivi di trasparenza e di coerenza, è preferibile la registrazione nella banca dati della Cancelleria federale29.
Art. 17 Procedura di consultazione in forma di conferenza
Dato che non vi saranno più consultazioni svolte in forma di conferenza (cfr. art. 7 LCorev.), l’articolo 17 OCo è abrogato.
Art. 20 Rapporto sui risultati
Conformemente alla proposta formulata nel rapporto del 13 febbraio 201230 del GL Confederazione-Cantoni, nel rapporto sui risultati della consultazione un capitolo speciale sarà dedicato all’attuazione degli atti legislativi previsti. Lo stesso si applica ai messaggi del Consiglio federale. In tal modo, la comunicazione dei risultati delle procedure di consultazione sarà più trasparente.
Art. 21 Informazione e pubblicazione
29 www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione
30 Rapporto n. 2.2.3/7 e n. 3.2/7.