Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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cantonali (o i servizi incaricati dell’attuazione) sarebbero a loro volta obbligati a occuparsi più concretamente delle questioni riguardanti l’attuazione e l’esecuzione, fornendo riscontri nell’ambito della procedura di consultazione. In quest’ottica è stato introdotto il capoverso 3 (a tale proposito cfr. anche l’art. 7).

La struttura del rapporto esplicativo seguirà quella dei messaggi26, salvo le rubriche che concernono punti sui quali al momento della consultazione non è ancora possibile esprimersi.

Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari

Il termine «lettera accompagnatoria» è sostituito con «lettera d’informazione». Questo cambiamento è dovuto al fatto che nella prassi la documentazione non viene più inviata per posta o per posta elettronica. La lettera d’informazione, che invece è inviata ai destinatari per posta o per posta elettronica, conterrà l’indicazione (il link) dell’indirizzo elettronico al quale può essere ottenuta la documentazione.

Il GL Confederazione-Cantoni ritiene che i Cantoni ed eventualmente altri destinatari debbano essere espressamente invitati a pronunciarsi sugli aspetti dell’attuazione al fine di ottenere facilmente un maggior numero di riscontri27. Questa proposta è stata integrata nel capoverso 2; di conseguenza la lettera c nel capoverso 1 è superflua.

Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 3. L’invio ai Cantoni sarà indirizzato alle Cancellerie di Stato all’attenzione dei Governi cantonali.

Art. 10 Elenco dei destinatari

Il capoverso 1 è stato soltanto leggermente modificato dal profilo redazionale e adeguato alla prassi corrente. Spetta all’autorità responsabile, d’intesa con la Cancelleria federale, definire nel singolo caso le cerchie interessate. Per quanto riguarda il contenuto, la disposizione non va oltre il compito generale di coordinamento della CaF.

La revisione parziale dell’OLOGA28 del 30 giugno 2010 ha suddiviso l’Amministrazione federale in Amministrazione centrale e Amministrazione decentralizzata (art. 6 OLOGA). Da allora le commissioni extraparlamentari fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata (art. 7a cpv. 1 lett. a e allegato 2 OLOGA). In seguito alla modifica dell’articolo 4 capoverso 2 lettera e LCo-rev., nel singolo caso le commissioni extraparlamentari interessate possono essere invitate a esprimere il loro parere nelle procedure di consultazione. Dato che il vigente articolo 10 capoverso 2 OCo esclude le unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata dall’elenco dei destinatari, occorre adeguarlo.

Art. 12 Informazione

26Cfr. Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale: http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it

27N. 2.2.3/3.

28 RS 172.010.1