Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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consultazioni, quelle avviate dal Consiglio federale e quelle indette dai dipartimenti o dalla CaF.

 Trasparenza nella comunicazione dei risultati: le due procedure sono in gran parte unificate e vengono disciplinate con maggiore precisione nella legge.

 Introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri: il termine legale minimo impartito dalla legge è di tre mesi. Al fine di garantire un quadro di riferimento univoco per tutte le consultazioni, nella legge sono sanciti termini minimi prolungati a causa di vacanze o giorni festivi. In caso di riduzione del termine, i motivi materiali che rendono un progetto urgente devono essere indicati nella lettera accompagnatoria inviata ai destinatari della consultazione.

 Rinuncia alla procedura svolta in forma di conferenza: le procedure orali dovranno avere soltanto un carattere complementare rispetto alle procedure in forma scritta.

 Rinuncia allo svolgimento di una procedura di consultazione se lo scopo definito nella legge (art. 2 cpv. 2 LCo) non è adempiuto: la prassi invalsa che in taluni casi permette eccezionalmente di rinunciare a svolgere una procedura di consultazione dev’essere sancita in modo trasparente ed esaustivo nella legge.

1.3 Adeguamento del progetto del Consiglio federale durante i dibattiti parlamentari

Il Consiglio degli Stati, come Camera prioritaria, ha trattato il progetto nella sessione primaverile 2014. Il 27 gennaio 2014 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) aveva sentito la Conferenza dei Governi cantonali (CdC). Le proposte della CdC sono state in parte riprese dalla CIP-S. Dopo l’entrata in materia sul progetto e la successiva deliberazione di dettaglio, il 3 marzo 2014 il Consiglio degli Stati ha deciso all’unanimità di approvare il disegno modificato5.

In qualità di seconda Camera, il Consiglio nazionale si è occupato del disegno di legge il 2 giugno 2014, su proposta della CIP-N. Nella deliberazione di dettaglio ha deciso di stralciare interamente le eccezioni allo svolgimento di una consultazione e la riduzione della cerchia dei destinatari per progetti di portata limitata. Pertanto, nella votazione sul complesso sono emerse divergenze rispetto al Consiglio degli Stati e al disegno del Consiglio federale6. In occasione dell’eliminazione delle divergenze, il 10 e il 15 settembre 2014, le Camere si sono accordate su un compromesso.

Secondo il testo adottato nella votazione finale del 26 settembre 20147, l’autorità responsabile può rinunciare a indire una consultazione unicamente quando non sono da attendersi nuove informazioni, poiché le posizioni delle cerchie interessate sono già

5 Cfr. paragramma SP 2014 ad 13.088; Boll. Uff. 2014 S 3

6 Cfr. paragramma SE 2014; Boll. Uff. 2014 N 781

7 Cfr. testo sottoposto a referendum: FF 2014 6249