Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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II Modifica dell’ordinanza del 25 novembre 199831 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)
Art. 15a Collaborazione con i Cantoni
In occasione del Dialogo federalista del 16 marzo 201232, il GL Confederazione-Cantoni (cfr. n. 1.1) ha fra l’altro espresso la seguente raccomandazione33: per i progetti della Confederazione riguardanti interessi essenziali dei Cantoni, segnatamente in relazione all’attuazione e all’esecuzione, l’Amministrazione federale e i Servizi del Parlamento sono tenuti a coinvolgere i Cantoni allo stadio dell’elaborazione dell’avamprogetto per esaminare questioni inerenti alla futura esecuzione. In tal modo è possibile garantire che i responsabili delle decisioni politiche (capidipartimento) ottengano già in questa fase precoce del processo legislativo informazioni concrete sull’attuazione e sull’esecuzione di un progetto. Secondo il gruppo di lavoro, questa è la misura più importante fra quelle che ha proposto. Per i progetti del Parlamento, una normativa analoga sarà inserita nell’ordinanza del 3 ottobre 200334 sull’amministrazione parlamentare (OParl) mediante un articolo 18a.
La disposizione qui proposta è stata formulata in modo più preciso dal profilo redazionale rispetto a quella raccomandata nel rapporto del gruppo di lavoro.
L’obbligo di collaborare con i Cantoni si riferisce a progetti che devono essere attuati dai Cantoni e che richiedono da parte loro la messa a disposizione di risorse considerevoli (finanze, personale, infrastrutture), comportano importanti adeguamenti organizzativi (in particolare l’istituzione di nuove autorità) o richiedono notevoli adeguamenti della legislazione cantonale. Lo scopo è di garantire il coinvolgimento dei Cantoni nel caso di progetti importanti. I criteri per valutare l’importanza di un progetto sono in particolare le conseguenze finanziarie per i Cantoni, il numero degli interessati (persone, imprese) e l’eventuale carattere controverso dal profilo politico.
Quali esempi di settori giuridici in cui una collaborazione fra Confederazione e Cantoni nell’ambito dell’attività normativa avviene correntemente oppure ha avuto luogo per singoli progetti legislativi menzioniamo fra l’altro la legislazione sulle derrate alimentari, il diritto in materia di prodotti chimici, la legge sulle professioni mediche, la NPC, la legge sulle lingue, la legislazione federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (cfr. il rapporto del gruppo di lavoro pag. 11). Generalmente, nell’organizzazione del progetto viene coinvolta una rappresentanza dei Cantoni.
Lett. a e b: i Cantoni sono coinvolti attraverso la CdC; essi devono avere la possibilità di organizzare autonomamente la propria rappresentanza (e, se del caso, secondo criteri politici). Non è sufficiente che il servizio competente dell’Amministrazione federale consulti singoli servizi o organi cantonali specializzati. I Cantoni, dal canto loro, devono assicurare che siano messe a disposizione le risorse necessarie per il coinvolgimento. Quando vengono designati i rappresentanti, i Cantoni devono garantire che essi rappresentino validamente gli interessi di tutti i Cantoni coinvolti (rapporto del gruppo di lavoro, pag. 35). Spetta altresì ai Cantoni garantire che tutti i Cantoni interessati ricevano le principali informazioni. Possono anche rinunciare a collaborare se
31 RS 172.010.1
32Cfr. n. 1.1
33Rapporto n. 3.1/2; cfr. inoltre n. 2.1.3/3. e n. 2.4.3/3